Capo II - Incentivi per la nascita delle imprese femminili
Capo III - Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili
Sintesi della normativa Invitalia
SINTESI DELLA NORMATIVA (Invitalia)
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Sviluppo imprese già costituite
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Webinar tecnico Avvio di nuove imprese
Webinar tecnico Sviluppo imprese consolidate
INCENTIVI PER LA NASCITA DELLE IMPRESE FEMMINILI
1n) AMBITO: Intero territorio nazionale
2n) DEFINIZIONE DI IMPRESA FEMMINILE E LAVORATRICE AUTONOMA
c) impresa femminile: l'impresa a prevalente partecipazione
femminile, intesa come impresa che, in funzione della tipologia
imprenditoriale, presenta le seguenti caratteristiche:
i. la societa' cooperativa e la societa' di persone in cui il
numero di donne socie rappresenti almeno il 60 per cento dei
componenti la compagine sociale;
ii. la societa' di capitale le cui quote di partecipazione
spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi
di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;
iii. l'impresa individuale la cui titolare e' una donna;
iv. la lavoratrice autonoma;
d) lavoratrice autonoma: la lavoratrice la cui attivita' e'
ricompresa nell'ambito dell'art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81,
ivi inclusa la libera professionista iscritta agli ordini
professionali e l'esercente una delle professioni non organizzate in
ordini o collegi di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio
2013, n. 4;
3n) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (Click Day)
La compilazione delle domande è possibile dalle ore 10 del 5 maggio 2022 mentre la presentazione a partire dalle ore 10 del 19 maggio 2022;
La domanda viene ammesse se raggiunge il punteggio minimo di 21 (Allegato 1 - Criteri di valutazione e assegnazione punteggi)
4n) SOGGETTI AMMESSI
Imprese costituita da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.
Possono fare domanda anche le persone fisiche che intendono avviare l'attività.
5n) FONDI STANZIATI: € 47 mln (l'importo risulta sul sito di Invitalia)
1. La dotazione finanziaria prevista dall'art. 1, comma 97, della
legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,
in via di prima applicazione, e' cosi' ripartita:
a) per gli interventi agevolativi di cui ai capi II e III:
33.800.000,00 (trentatremilioniottocentomila/00) euro, di cui:
i. un importo pari a 8.200.000,00 (ottomilioniduecentomila/00)
euro e' destinato agli interventi per l'avvio di nuove imprese
previsti dal capo II. Nell'ambito della predetta dotazione e'
costituita una riserva pari al 60% delle risorse in favore delle
imprese femminili costituite in forma di impresa individuale o di
lavoratrice autonoma. Le risorse che, entro dodici mesi dalla data di
apertura dei termini per la presentazione delle domande, risultino
inutilizzate per le agevolazioni concesse nell'ambito di tale
riserva, rientrano nella dotazione complessiva della medesima linea
di intervento di cui al capo II;
ii. un importo pari a 25.600.000,00
(venticinquemilioniseicentomila) euro e' destinato agli interventi di
sviluppo e consolidamento delle imprese previsti dal capo III;
6n) INIZIATIVE AMMESSE
a) alla produzione di beni nei settori dell'industria,
dell'artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;
b) alla fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
c) al commercio e turismo
7n) TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO
24 mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione (è possibile richiedere
una proroga di 6 mesi)
8n) INVESTIMENTI MASSIMO; € 250.000,00
9n) AGEVOLAZIONI
a) per i programmi che prevedono spese ammissibili non superiori
a 100.000,00 (centomila/00) euro, le agevolazioni sono concesse fino
a copertura dell'80% delle spese ammissibili e comunque per un
importo massimo del contributo pari a 50.000,00 (cinquantamila/00)
euro. Per le donne in stato di disoccupazione che avviano una impresa
individuale o un'attivita' di lavoro autonomo, la percentuale massima
di copertura delle spese ammissibili e' elevata al 90%, fermo
restando il limite di importo del contributo di 50.000,00
(cinquantamila/00) euro;
b) per i programmi che prevedono spese ammissibili superiori a
100.000,00 (centomila/00) euro e fino a 250.000,00
(duecentocinquantamila/00) euro, le agevolazioni sono concesse fino a
copertura del 50% delle spese ammissibili.
10n) SPESE AMMISSIBILI
a) immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a
impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purche'
coerenti e funzionali all'attivita' d'impresa, a servizio esclusivo
dell'iniziativa agevolata;
b) immobilizzazioni immateriali, necessarie all'attivita' oggetto
dell'iniziativa agevolata;
c) servizi in cloud funzionali ai processi portanti della
gestione aziendale;
d) personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o
determinato dopo la data di presentazione della domanda e impiegato
funzionalmente nella realizzazione dell'iniziativa agevolata;
e) esigenze di capitale circolante nel limite del 20% (venti per
cento) delle spese complessivamente ritenute ammissibili.
Spese ammesse per il capitale circolante (lettera e):
a) materie prime, sussidiarie, materiali di consumo;
b) servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo
svolgimento delle attivita' dell'impresa;
c) godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di
leasing;
d) oneri per la garanzia di cui all'art. 17, comma 3.
11n) DECORRENZA DELLE SPESE (domande solo a preventivo, non sono ammesse le spese già sostenute)
Per le imprese già costituite: sono ammesse le spese sostenute dopo la presentazione della domanda
Per le domanda presentate da persone fisiche: sono ammesse le spese sostenute dopo costituzione
12n) DISCIPLINA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO APPLICABILE Art.6 (Aiuti di stato o De miminis)
1. Le agevolazioni di cui ai capi II e III sono concesse ai sensi
dell'art. 22 del regolamento GBER, qualora le imprese richiedenti
soddisfino le condizioni previste dal medesimo articolo. In
particolare, la concessione e' disposta ai sensi dell'art. 22 del
regolamento GBER in caso di imprese:
a) non quotate;
b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione
contenuta nell'allegato I al regolamento GBER;
c) costituite e iscritte al registro delle imprese da non piu' di
cinque anni alla data di presentazione della domanda. Per le
lavoratrici autonome non soggette all'obbligo di iscrizione al
registro delle imprese, il periodo di cinque anni e' considerato a
partire dal momento di avvio dell'attivita' libero professionale, con
apertura della partita IVA;
d) che soddisfino gli ulteriori requisiti previsti, ivi incluse
le condizioni di non aver rilevato l'attivita' di un'altra impresa;
di non avere ancora distribuito utili; di non essere costituite a
seguito di fusione, secondo quanto specificato dall'art. 22 del
regolamento GBER.
2. Per le imprese che non soddisfano le condizioni di cui al comma
1, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del
regolamento de minimis.
13n) CUMULO Art. 7
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere
cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti
previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di
riferimento.
14n) CRITERI DI VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE PUNTEGGI (Allegato 1)
Per l'ammissibilità della domanda è previsto il punteggio minimo di 21 su 41
INCENTIVI PER LO SVILUPPO E IL CONSOLIDAMENTO DELLE IMPRESE FEMMINILI
1c) AMBITO: Intero territorio nazionale
2c) DEFINIZIONE DI IMPRESA FEMMINILE E LAVORATRICE AUTONOMA
c) impresa femminile: l'impresa a prevalente partecipazione
femminile, intesa come impresa che, in funzione della tipologia
imprenditoriale, presenta le seguenti caratteristiche:
i. la societa' cooperativa e la societa' di persone in cui il
numero di donne socie rappresenti almeno il 60 per cento dei
componenti la compagine sociale;
ii. la societa' di capitale le cui quote di partecipazione
spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi
di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;
iii. l'impresa individuale la cui titolare e' una donna;
iv. la lavoratrice autonoma;
d) lavoratrice autonoma: la lavoratrice la cui attivita' e'
ricompresa nell'ambito dell'art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81,
ivi inclusa la libera professionista iscritta agli ordini
professionali e l'esercente una delle professioni non organizzate in
ordini o collegi di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio
2013, n. 4;
3c) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (Click Day)
la compilazione delle domande è possibile dalle ore 10 del 24 maggio 2022 mentre la presentazione a partire dalle ore 10 del 7 giugno 2022.
La domanda viene ammesse se raggiunge il punteggio minimo di 21 (Allegato 1 - Criteri di valutazione e assegnazione punteggi)
4c) SOGGETTI AMMESSI
Imprese costituita da almeno 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.
5c) FONDI STANZIATI: € 146,80 mln (l'importo risulta sul sito di Invitalia)
1. La dotazione finanziaria prevista dall'art. 1, comma 97, della
legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,
in via di prima applicazione, e' cosi' ripartita:
a) per gli interventi agevolativi di cui ai capi II e III:
33.800.000,00 (trentatremilioniottocentomila/00) euro, di cui:
i. un importo pari a 8.200.000,00 (ottomilioniduecentomila/00)
euro e' destinato agli interventi per l'avvio di nuove imprese
previsti dal capo II. Nell'ambito della predetta dotazione e'
costituita una riserva pari al 60% delle risorse in favore delle
imprese femminili costituite in forma di impresa individuale o di
lavoratrice autonoma. Le risorse che, entro dodici mesi dalla data di
apertura dei termini per la presentazione delle domande, risultino
inutilizzate per le agevolazioni concesse nell'ambito di tale
riserva, rientrano nella dotazione complessiva della medesima linea
di intervento di cui al capo II;
ii. un importo pari a 25.600.000,00
(venticinquemilioniseicentomila) euro e' destinato agli interventi di
sviluppo e consolidamento delle imprese previsti dal capo III;
6c) INIZIATIVE AMMESSE
a) alla produzione di beni nei settori dell'industria,
dell'artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;
b) alla fornitura di servizi, in qualsiasi settore;
c) al commercio e turismo
7c) TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO
24 mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione (è possibile richiedere
una proroga di 6 mesi)
8c) INVESTIMENTI MASSIMO; € 400.000,00
9c) AGEVOLAZIONI
a) per le imprese femminili costituite da almeno dodici mesi e da
non piu' di trentasei mesi alla data di presentazione della domanda
di agevolazione, le agevolazioni sono concesse per il 50%
dell'ammontare complessivo in forma di contributo a fondo perduto e,
per il restante 50%, in forma di finanziamento agevolato a un tasso
pari a zero, fino a copertura del 80% delle spese ammissibili;
b) per le imprese femminili costituite da oltre trentasei mesi
alla data di presentazione della domanda di agevolazione, ferma
restando la copertura del 80% delle spese ammissibili di cui alla
lettera a), l'articolazione di contributo a fondo perduto e
finanziamento agevolato prevista dalla medesima lettera si applica
alle sole spese di investimento, mentre le esigenze di capitale
circolante costituenti spese ammissibili ai sensi del comma 4,
lettera e) e del comma 5 sono agevolate nella forma del contributo a
fondo perduto.
10c) CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO
a) hanno una durata massima di otto anni;
b) sono a «tasso zero»;
c) sono rimborsati, dopo dodici mesi a decorrere dall'erogazione
dell'ultima quota dell'agevolazione, secondo un piano di ammortamento
a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30
novembre di ogni anno;
d) non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i
crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono,
comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
11c) SPESE AMMESSE
a) immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a
impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purche'
coerenti e funzionali all'attivita' d'impresa, a servizio esclusivo
dell'iniziativa agevolata;
b) immobilizzazioni immateriali, necessarie all'attivita' oggetto
dell'iniziativa agevolata;
c) servizi in cloud funzionali ai processi portanti della
gestione aziendale;
d) personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o
determinato dopo la data di presentazione della domanda e impiegato
funzionalmente nella realizzazione dell'iniziativa agevolata;
e) esigenze di capitale circolante, nel rispetto dei seguenti
limiti:
i. per le agevolazioni concesse per lo sviluppo di imprese
femminili costituite da non piu' di trentasei mesi alla data di
presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera a), nel limite
del 20% (venti per cento) delle spese complessivamente ammissibili;
ii. per le agevolazioni concesse per il rafforzamento delle
imprese femminili costituite da piu' di trentasei mesi alla data di
presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera b), nel limite
del 25% (venticinque per cento) delle medesime spese complessivamente
ammissibili e, comunque, nella misura massima dell'80% (ottanta per
cento) della media del circolante degli ultimi tre esercizi alla data
di presentazione della domanda. Nella determinazione della predetta
media sono valorizzati, secondo quanto specificato con il
provvedimento di cui all'art. 14, comma 2, gli esercizi finanziari
coincidenti con lo stato emergenziale connesso alla pandemia
COVID-19.
12c) Spese ammesse per il capitale circolante:
a) materie prime, sussidiarie, materiali di consumo;
b) servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo
svolgimento delle attivita' dell'impresa;
c) godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di
leasing;
d) oneri per la garanzia di cui all'art. 17, comma 3.
13c) DISCIPLINA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO APPLICABILE Art.6 (Aiuti di stato o De miminis)
1. Le agevolazioni di cui ai capi II e III sono concesse ai sensi
dell'art. 22 del regolamento GBER, qualora le imprese richiedenti
soddisfino le condizioni previste dal medesimo articolo. In
particolare, la concessione e' disposta ai sensi dell'art. 22 del
regolamento GBER in caso di imprese:
a) non quotate;
b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione
contenuta nell'allegato I al regolamento GBER;
c) costituite e iscritte al registro delle imprese da non piu' di
cinque anni alla data di presentazione della domanda. Per le
lavoratrici autonome non soggette all'obbligo di iscrizione al
registro delle imprese, il periodo di cinque anni e' considerato a
partire dal momento di avvio dell'attivita' libero professionale, con
apertura della partita IVA;
d) che soddisfino gli ulteriori requisiti previsti, ivi incluse
le condizioni di non aver rilevato l'attivita' di un'altra impresa;
di non avere ancora distribuito utili; di non essere costituite a
seguito di fusione, secondo quanto specificato dall'art. 22 del
regolamento GBER.
2. Per le imprese che non soddisfano le condizioni di cui al comma
1, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del
regolamento de minimis.
14c) CUMULO Art. 7
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere
cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti
previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di
riferimento.
15c) CRITERI DI VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE PUNTEGGI (Allegato 1)
Per l'ammissibilità della domanda è previsto il punteggio minimo di 21 su 41