4476 - Agevolazioni per l'imprenditorialità femminile: la circolare dello studio

Capo II - Incentivi per la nascita delle imprese femminili 

Capo III - Incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili

Fondi disponibili

Sintesi della normativa Invitalia


SINTESI DELLA NORMATIVA (Invitalia)

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Il Fondo in sintesi

Avvio nuove imprese

Sviluppo imprese già costituite

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Webinar tecnico Avvio di nuove imprese

Webinar tecnico Sviluppo imprese consolidate


CAPO II

INCENTIVI PER LA NASCITA DELLE IMPRESE FEMMINILI

1n) AMBITO: Intero territorio nazionale

2n) DEFINIZIONE DI IMPRESA FEMMINILE E LAVORATRICE AUTONOMA

c) impresa femminile: l'impresa a prevalente partecipazione   

femminile, intesa come impresa che, in funzione della tipologia

imprenditoriale, presenta le seguenti caratteristiche:

i. la societa' cooperativa e la societa' di persone in cui il

numero di donne socie rappresenti almeno il 60 per cento dei

componenti la compagine sociale;

ii. la societa' di capitale le cui quote di partecipazione

spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi

di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;

iii. l'impresa individuale la cui titolare e' una donna;

iv. la lavoratrice autonoma;

d) lavoratrice autonoma: la lavoratrice la cui attivita' e'

ricompresa nell'ambito dell'art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81,

ivi inclusa la libera professionista iscritta agli ordini

professionali e l'esercente una delle professioni non organizzate in

ordini o collegi di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio

2013, n. 4;

3n) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (Click Day)

La compilazione delle domande è possibile dalle ore 10 del 5 maggio 2022 mentre la presentazione a partire dalle ore 10 del 19 maggio 2022;

La domanda viene ammesse se raggiunge il punteggio minimo di 21 (Allegato 1 - Criteri di valutazione e assegnazione punteggi)

4n) SOGGETTI AMMESSI

Imprese costituita da meno di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Possono fare domanda anche le persone fisiche che intendono avviare l'attività.

5n) FONDI STANZIATI: € 47 mln (l'importo risulta sul sito di Invitalia)

1. La dotazione finanziaria prevista dall'art. 1, comma 97, della                 

legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,         

in via di prima applicazione, e' cosi' ripartita:                                              

a) per gli interventi agevolativi di cui ai capi II e III:

33.800.000,00 (trentatremilioniottocentomila/00) euro, di cui:

i. un importo pari a 8.200.000,00 (ottomilioniduecentomila/00)                 

euro e' destinato agli interventi per l'avvio di nuove imprese                      

previsti dal capo II. Nell'ambito della predetta dotazione e'                        

costituita una riserva pari al 60% delle risorse in favore delle             

imprese femminili costituite in forma di impresa individuale o di

lavoratrice autonoma. Le risorse che, entro dodici mesi dalla data di

apertura dei termini per la presentazione delle domande, risultino

inutilizzate per le agevolazioni concesse nell'ambito di tale

riserva, rientrano nella dotazione complessiva della medesima linea

di intervento di cui al capo II;

ii. un importo pari a 25.600.000,00

(venticinquemilioniseicentomila) euro e' destinato agli interventi di

sviluppo e consolidamento delle imprese previsti dal capo III;

6n) INIZIATIVE AMMESSE

a) alla produzione di beni nei settori dell'industria,                              

dell'artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;                   

b) alla fornitura di servizi, in qualsiasi settore;                                    

c) al commercio e turismo

7n) TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

24 mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione (è possibile richiedere

una proroga di 6 mesi)

8n) INVESTIMENTI MASSIMO; € 250.000,00

9n) AGEVOLAZIONI

a) per i programmi che prevedono spese ammissibili non superiori       

a 100.000,00 (centomila/00) euro, le agevolazioni sono concesse fino       

a copertura dell'80% delle spese ammissibili e comunque per un              

importo massimo del contributo pari a 50.000,00 (cinquantamila/00)

euro. Per le donne in stato di disoccupazione che avviano una impresa

individuale o un'attivita' di lavoro autonomo, la percentuale massima

di copertura delle spese ammissibili e' elevata al 90%, fermo

restando il limite di importo del contributo di 50.000,00

(cinquantamila/00) euro;

b) per i programmi che prevedono spese ammissibili superiori a               

100.000,00 (centomila/00) euro e fino a 250.000,00                                 

(duecentocinquantamila/00) euro, le agevolazioni sono concesse fino a

copertura del 50% delle spese ammissibili.

10n) SPESE AMMISSIBILI

a) immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a

impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purche'

coerenti e funzionali all'attivita' d'impresa, a servizio esclusivo

dell'iniziativa agevolata;

b) immobilizzazioni immateriali, necessarie all'attivita' oggetto

dell'iniziativa agevolata;

c) servizi in cloud funzionali ai processi portanti della

gestione aziendale;

d) personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o

determinato dopo la data di presentazione della domanda e impiegato

funzionalmente nella realizzazione dell'iniziativa agevolata;

e) esigenze di capitale circolante nel limite del 20% (venti per

cento) delle spese complessivamente ritenute ammissibili.

Spese ammesse per il capitale circolante (lettera e):

a) materie prime, sussidiarie, materiali di consumo;

b) servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo

svolgimento delle attivita' dell'impresa;

c) godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di

leasing;

d) oneri per la garanzia di cui all'art. 17, comma 3.

11n) DECORRENZA DELLE SPESE (domande solo a preventivo, non sono ammesse le spese già sostenute)

Per le imprese già costituite: sono ammesse le spese sostenute dopo la presentazione della domanda

Per le domanda presentate da persone fisiche: sono ammesse le spese sostenute dopo costituzione

12n) DISCIPLINA IN MATERIA  DI AIUTI DI STATO APPLICABILE Art.6  (Aiuti di stato o De miminis)

1. Le agevolazioni di cui ai capi II e III sono concesse ai sensi

dell'art. 22 del regolamento GBER, qualora le imprese richiedenti

soddisfino le condizioni previste dal medesimo articolo. In

particolare, la concessione e' disposta ai sensi dell'art. 22 del

regolamento GBER in caso di imprese:

a) non quotate;

b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione

contenuta nell'allegato I al regolamento GBER;

c) costituite e iscritte al registro delle imprese da non piu' di

cinque anni alla data di presentazione della domanda. Per le

lavoratrici autonome non soggette all'obbligo di iscrizione al

registro delle imprese, il periodo di cinque anni e' considerato a

partire dal momento di avvio dell'attivita' libero professionale, con

apertura della partita IVA;

d) che soddisfino gli ulteriori requisiti previsti, ivi incluse

le condizioni di non aver rilevato l'attivita' di un'altra impresa;

di non avere ancora distribuito utili; di non essere costituite a

seguito di fusione, secondo quanto specificato dall'art. 22 del

regolamento GBER.

2. Per le imprese che non soddisfano le condizioni di cui al comma   

1, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del

regolamento de minimis.

13n) CUMULO Art. 7

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere       

cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti

previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di

riferimento.

14n) CRITERI DI VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE PUNTEGGI (Allegato 1)

Per l'ammissibilità della domanda è previsto il punteggio minimo di 21 su 41


 

CAPO III

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E IL CONSOLIDAMENTO DELLE IMPRESE FEMMINILI

1c) AMBITO: Intero territorio nazionale

2c) DEFINIZIONE DI IMPRESA FEMMINILE E LAVORATRICE AUTONOMA

c) impresa femminile: l'impresa a prevalente partecipazione   

femminile, intesa come impresa che, in funzione della tipologia

imprenditoriale, presenta le seguenti caratteristiche:

i. la societa' cooperativa e la societa' di persone in cui il

numero di donne socie rappresenti almeno il 60 per cento dei

componenti la compagine sociale;

ii. la societa' di capitale le cui quote di partecipazione

spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi

di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne;

iii. l'impresa individuale la cui titolare e' una donna;

iv. la lavoratrice autonoma;

d) lavoratrice autonoma: la lavoratrice la cui attivita' e'

ricompresa nell'ambito dell'art. 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81,

ivi inclusa la libera professionista iscritta agli ordini

professionali e l'esercente una delle professioni non organizzate in

ordini o collegi di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio

2013, n. 4;

3c) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (Click Day)

la compilazione delle domande è possibile dalle ore 10 del 24 maggio 2022 mentre la presentazione a partire dalle ore 10 del 7 giugno 2022.

La domanda viene ammesse se raggiunge il punteggio minimo di 21 (Allegato 1 - Criteri di valutazione e assegnazione punteggi)

4c) SOGGETTI AMMESSI

Imprese costituita da almeno 12 mesi dalla data di presentazione della domanda.

5c) FONDI STANZIATI: € 146,80 mln (l'importo risulta sul sito di Invitalia)

1. La dotazione finanziaria prevista dall'art. 1, comma 97, della                 

legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,         

in via di prima applicazione, e' cosi' ripartita:                                              

a) per gli interventi agevolativi di cui ai capi II e III:

33.800.000,00 (trentatremilioniottocentomila/00) euro, di cui:

i. un importo pari a 8.200.000,00 (ottomilioniduecentomila/00)                 

euro e' destinato agli interventi per l'avvio di nuove imprese                      

previsti dal capo II. Nell'ambito della predetta dotazione e'                        

costituita una riserva pari al 60% delle risorse in favore delle             

imprese femminili costituite in forma di impresa individuale o di

lavoratrice autonoma. Le risorse che, entro dodici mesi dalla data di

apertura dei termini per la presentazione delle domande, risultino

inutilizzate per le agevolazioni concesse nell'ambito di tale

riserva, rientrano nella dotazione complessiva della medesima linea

di intervento di cui al capo II;

iiun importo pari a  25.600.000,00

(venticinquemilioniseicentomila) euro e' destinato agli interventi di

sviluppo e consolidamento delle imprese previsti dal capo III;

6c) INIZIATIVE AMMESSE

a) alla produzione di beni nei settori dell'industria,                              

dell'artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;                   

b) alla fornitura di servizi, in qualsiasi settore;                                    

c) al commercio e turismo

7c) TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

24 mesi dalla data di trasmissione del provvedimento di concessione (è possibile richiedere

una proroga di 6 mesi)

8c) INVESTIMENTI MASSIMO; € 400.000,00

9c) AGEVOLAZIONI

a) per le imprese femminili costituite da almeno dodici mesi e da             

non piu' di trentasei mesi alla data di presentazione della domanda          

di agevolazione, le agevolazioni sono concesse per il 50%                       

dell'ammontare complessivo in forma di contributo a fondo perduto e,

per il restante 50%, in forma di finanziamento agevolato a un tasso

pari a zero, fino a copertura del 80% delle spese ammissibili;

b) per le imprese femminili costituite da oltre trentasei mesi                  

alla data di presentazione della domanda di agevolazione, ferma             

restando la copertura del 80% delle spese ammissibili di cui alla              

lettera a), l'articolazione di contributo a fondo perduto e                         

finanziamento agevolato prevista dalla medesima lettera si applica           

alle sole spese di investimento, mentre le esigenze di capitale

circolante costituenti spese ammissibili ai sensi del comma 4,

lettera e) e del comma 5 sono agevolate nella forma del contributo a

fondo perduto.

10c) CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO

a) hanno una durata massima di otto anni;

b) sono a «tasso zero»;

c) sono rimborsati, dopo dodici mesi a decorrere dall'erogazione

dell'ultima quota dell'agevolazione, secondo un piano di ammortamento

a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30

novembre di ogni anno;

d) non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i

crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono,

comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33,

della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

11c) SPESE AMMESSE

a) immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a

impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purche'

coerenti e funzionali all'attivita' d'impresa, a servizio esclusivo

dell'iniziativa agevolata;

b) immobilizzazioni immateriali, necessarie all'attivita' oggetto

dell'iniziativa agevolata;

c) servizi in cloud funzionali ai processi portanti della

gestione aziendale;

d) personale dipendente, assunto a tempo indeterminato o

determinato dopo la data di presentazione della domanda e impiegato

funzionalmente nella realizzazione dell'iniziativa agevolata;

e) esigenze di capitale circolante, nel rispetto dei seguenti

limiti:

i. per le agevolazioni concesse per lo sviluppo di imprese

femminili costituite da non piu' di trentasei mesi alla data di

presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera a), nel limite

del 20% (venti per cento) delle spese complessivamente ammissibili;

ii. per le agevolazioni concesse per il rafforzamento delle

imprese femminili costituite da piu' di trentasei mesi alla data di

presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera b), nel limite

del 25% (venticinque per cento) delle medesime spese complessivamente

ammissibili e, comunque, nella misura massima dell'80% (ottanta per

cento) della media del circolante degli ultimi tre esercizi alla data

di presentazione della domanda. Nella determinazione della predetta

media sono valorizzati, secondo quanto specificato con il

provvedimento di cui all'art. 14, comma 2, gli esercizi finanziari

coincidenti con lo stato emergenziale connesso alla pandemia

COVID-19.

12c) Spese ammesse per il capitale circolante:

a) materie prime, sussidiarie, materiali di consumo;

b) servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo

svolgimento delle attivita' dell'impresa;

c) godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di

leasing;

d) oneri per la garanzia di cui all'art. 17, comma 3.

13c) DISCIPLINA IN MATERIA  DI AIUTI DI STATO APPLICABILE Art.6  (Aiuti di stato o De miminis)

1. Le agevolazioni di cui ai capi II e III sono concesse ai sensi

dell'art. 22 del regolamento GBER, qualora le imprese richiedenti

soddisfino le condizioni previste dal medesimo articolo. In

particolare, la concessione e' disposta ai sensi dell'art. 22 del

regolamento GBER in caso di imprese:

a) non quotate;

b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione

contenuta nell'allegato I al regolamento GBER;

c) costituite e iscritte al registro delle imprese da non piu' di

cinque anni alla data di presentazione della domanda. Per le

lavoratrici autonome non soggette all'obbligo di iscrizione al

registro delle imprese, il periodo di cinque anni e' considerato a

partire dal momento di avvio dell'attivita' libero professionale, con

apertura della partita IVA;

d) che soddisfino gli ulteriori requisiti previsti, ivi incluse

le condizioni di non aver rilevato l'attivita' di un'altra impresa;

di non avere ancora distribuito utili; di non essere costituite a

seguito di fusione, secondo quanto specificato dall'art. 22 del

regolamento GBER.

2. Per le imprese che non soddisfano le condizioni di cui al comma   

1, le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del

regolamento de minimis.

14c) CUMULO Art. 7

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere       

cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti

previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di

riferimento.

15c) CRITERI DI VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE PUNTEGGI (Allegato 1)

Per l'ammissibilità della domanda è previsto il punteggio minimo di 21 su 41


FONDI DISPONIBILI  (Fonte Invitalia)