4465 - Credito d'imposta Sisma e Mezzogiorno - Non sono ammessi gli investimenti di mera sostituzione (Agenzia delle Entrate - Risposta n.131 del 21.3.2022)

  1. Risposta 131 del 21.03.2022
  2. Normativa comunitaria
  3. Rassegna stampa

Risposta n. 131 del 21/03/2022

Credito di imposta per il mezzogiorno (articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) - pdf


Risposta n. 131/2022

OGGETTO: Credito di imposta per il mezzogiorno (articolo 1, commi da 98 a 108,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

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Parere dell'agenzia delle entrate

L'agevolazione presuppone che l'investimento abbia carattere di novità. Al riguardo, si ricorda che sono agevolabili gli investimenti - in macchinari, impianti e attrezzature varie - relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente (Cfr. Circolare n. 34/E del 3 agosto 2016).

Gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, p. 20,
precisano che le nuove attività non devono essere uguali o simili a quelle svolte
precedentemente nello stesso stabilimento e, pertanto, devono essere esclusi
dall'agevolazione gli investimenti di mera sostituzione in quanto gli stessi non possono
essere mai considerati "investimenti iniziali".

Nel caso in esame, gli investimenti della società hanno ad oggetto l'acquisto di
componenti degli impianti quali:
· valvole di blocco;
· bruciatori a bassa emissione;
· parti di tubazione;
· sensori;
· suola dei forni;
· compressore;
· raccoglitori delle acque reflue dello stabilimento;
· analizzatore impiegato per la misurazione del contenuto di idrocarburi disciolti
nell'acqua;
· recipienti di accumulo V-390 impiegato nel processo di drenaggio.

Trattasi di componenti di impianti il cui acquisto ha come scopo la sostituzione
di parti preesistenti e che quindi, secondo quanto evidenziato, non possono essere mai
considerati "investimenti iniziali".

Anche gli acquisti delle apparecchiature di laboratorio impiegati nel processo di
determinazione della viscosità, quelli diretti all'adeguamento tecnologico della rete
elettrica e quelli diretti all'incremento della produttività tramite l'interconnessione e
l'ammodernamento degli impianti di produzione sono volti essenzialmente
all'efficientamento, adeguamento agli standard normativi e messa in sicurezza di
processi industriali già operativi presso il sito industriale.

Gli acquisti sono dunque privi del carattere di novità in quanto non sono diretti
alla creazione di un nuovo stabilimento, né all'ampliamento della capacità di uno
stabilimento esistente, né alla diversificazione della produzione dello stabilimento per
ottenere prodotti non fabbricati precedentemente, né ad un cambiamento fondamentale
del processo produttivo.

Gli acquisti anzidetti, dunque, non rientrano nell'ambito applicativo
dell'agevolazione in questione in quanto inquadrabili come investimenti di mera
sostituzione.


Normativa comunitaria richiamata nel parere

Gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, p. 20,

 

 


RASSEGNA STAMPA

Il Sole 24 Ore - 21.3.2022

Non viene condivisa l'interpretazione molto restrittiva in quanto non viene presa in considerazione l'ampliamento della capacità produttiva.