4463 - Credito d'imposta beni strumentali: Individuazione del momento di effettuazione dell'investimento e prestazioni accessorie non rilevanti (Agenzia delle entrate - Risposta nr. 107 del 14.3.2022)

Risposta n. 107 del 14/03/2022

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi - Individuazione del momento di effettuazione dell'investimento - Articolo 1, commi 1051-1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - pdf


RASSEGNA STAMPA

FiscoOggi 14 marzo 2022

 

 


PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

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PRINCIPIO DI COMPETENZA

In merito al momento di "effettuazione" dell'investimento, è stato chiarito che
l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le
regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR,
secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni
mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data
in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale,
senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà (cfr., sul punto, la circolare n.
4/E del 30 marzo 2017, redatta congiuntamente dall'Agenzia delle entrate e dal
Ministero dello Sviluppo Economico in merito alla disciplina dell'iper ammortamento,
i cui chiarimenti, in quanto compatibili, risultano estendibili anche alla nuova
disciplina del credito d'imposta).

Tanto rappresentato, con specifico riferimento al caso di specie si deve rilevare
quanto segue.

IL CASO ESAMINATO

Dalla lettura dei documenti allegati all'istanza di interpello emerge che l'impegno
contrattuale del fornitore degli Equipaggiamenti non si esaurisce con la semplice
consegna del bene, ma si sostanzia in ulteriori adempimenti riguardanti, ad esempio, il
montaggio e la messa in funzione degli Equipaggiamenti, comprese le prove di
funzionamento, la produzione del Primo ... e l'ottimizzazione dell'impianto in
condizioni di produzione, la prova di performance; l'atto conclusivo si concretizza
nell'accettazione del bene da parte di ALFA mediante Certificato di Collaudo.

La fattispecie descritta nell'istanza della Società presenta delle similitudini con
quella che è stata oggetto di chiarimenti in occasione della risposta ad interpello n. 895
pubblicata il 31 dicembre 2021.

LE ULTERIORI ATTIVITA' DA SVOLGERE DOPO LA CONSEGNA NON SONO COMUNQUE NON ASSUMONO COMUNQUE UN RILIEVO ESSENZIALE

Tuttavia, tra le due fattispecie esiste una differenza rilevante: nel caso qui in
esame il fornitore si impegna a vendere un bene all'acquirente e ad eseguire ulteriori
attività a favore di quest'ultimo ma, a differenza del caso descritto nella citata risposta
n. 895, lo svolgimento di tali attività non assume un rilievo essenziale ai fini del
completo adempimento degli obblighi contrattuali.

LA CONSEGNA HA QUINDI UN RUOLO PREPONDERANTE RISPETTO ALLE ULTERIORI ATTIVITA'

Nel Contratto in esame, infatti, ALFA e BETA hanno convenuto che il passaggio
della proprietà - e dei relativi rischi - avvenga già a seguito della consegna del bene.
Pertanto, nel contesto contrattuale riportato dall'Istante, le parti hanno inteso
conferire alla "consegna" un ruolo preponderante rispetto alle ulteriori attività da
eseguire successivamente; queste ultime, infatti, seppur importanti ai fini del
funzionamento dell'impianto, sono state considerate dalle parti del Contratto come
accessorie e secondarie rispetto alla materiale consegna degli Equipaggiamenti.

AI FINI DELL'EFFETTUAZIONE DELL'INVESTIMENTO DEVE ESSERE CONSIDERATA LA CONSEGNA

Per tale ragione, si ritiene che - ai fini dell'individuazione del momento di
"effettuazione" dell'investimento, determinante per "incardinare" il bene nella corretta
disciplina agevolativa - nella presente fattispecie risulti decisiva la "consegna" del
bene mobile ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del TUIR.

Considerato che, nel caso in esame, il Contratto è stato sottoscritto nel 2019, con
contestuale versamento di un acconto pari al 20%, e che la consegna degli
Equipaggiamenti - e quindi l'"effettuazione" dell'Investimento - è intervenuta
nell'esercizio 2021, ma oltre il 30 giugno, si ritiene che non risulti applicabile il credito
d'imposta disciplinato dall'articolo 1, commi 185 e seguenti, della legge di bilancio
2020, in quanto, anche se la prenotazione è stata operata entro la data del 15 novembre
2020 (v. la citata circolare n. 9/E del 2021, paragrafo 3.1), l'investimento non risulta
effettuato "entro il 30 giugno 2021".

L'agevolazione applicabile, quindi, è quella prevista dall'articolo 1, comma 1056,
della legge di bilancio 2021, spettante per gli investimenti in beni strumentali nuovi
(indicati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017) effettuati "a decorrere dal
16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021".
Per quanto concerne le prestazioni correlate agli Equipaggiamenti (se
qualificabili come "oneri accessori"), si ricorda che, secondo le regole generali della
competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, le spese di acquisizione
dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate.