4459 - Credito d'imposta industria 4.0 - Le cassaforti per la custodia e lavorazione delle banconote sono ammesse, è possibile inoltre recuperare il credito d'imposta per gli anni passati (AR Risposta nr. 62 del 3.2.2022)

 Risposta n. 62 del 3/02/2022

Iper ammortamento di cui all'articolo 1, commi 9 e ss., della legge n. 232 del 2016 e ss.mm.ii. - Ritardata acquisizione della perizia - pdf


QUESITO

ALFA è una società operante nell'ambito dei servizi di sicurezza, trasporto valori
e trattamento del denaro, nonché della sicurezza privata ed aziendale.
Nell'ambito della propria attività, la Società acquista da alcuni anni dei beni
denominati "casseforti intelligenti".

CASSEFORTI DEDICATE ALLA CUSTODIA E ALLA LAVORAZIONE DI BANCONOTE PRESSO I PUNTI VENDITA DEI CLIENTI

Trattasi di casseforti dedicate alla custodia e alla lavorazione di banconote presso
i punti vendita dei clienti; esse sono in grado di contare, selezionare e registrare le
banconote in un database in tempo reale.

Nello specifico, le singole casseforti trasmettono in tempo reale un flusso che il
mattino lavorativo successivo finisce nei flussi di accredito del rispettivo circuito
bancario utilizzato dal cliente.

In altre parole, l'inserimento del denaro nella cassaforte intelligente, installata
presso il punto vendita del cliente, consente a quest'ultimo di depositare virtualmente e
contabilmente il denaro medesimo presso la propria banca.
Inoltre, tutte le informazioni relative al singolo deposito sono rese disponibili in
tempo reale al settore monitoraggio dell'Istante.

Le casseforti sono collegate ad un software di monitoraggio che controlla i
singoli livelli di riempimento, determinando in modo previsionale la necessità di
svuotamento; nel caso in cui venga raggiunto il livello di saturazione della cassaforte,
il sistema di monitoraggio avvisa il servizio di trasporto valori della Società affinché
provveda al ritiro della cassetta all'interno della macchina; in tal caso, l'operatore si
identifica sulla macchina - la quale rilascia il contenitore saturo sigillato - e deposita il
nuovo contenitore vuoto all'interno della cassaforte.

In definitiva le casseforti intelligenti si inseriscono in un sistema di
immagazzinamento informatizzato ed interconnesso del denaro, permettendo ai clienti
di ALFA di disporre presso il circuito bancario, il giorno lavorativo successivo a
quello del versamento, delle risorse depositate al loro interno, nonché alla Società di
ottimizzare i tempi di lavorazione del denaro contante e di garantire, altresì, elevati
standard di sicurezza e di tracciamento.

LE CASSAFORTI SONO STATE ACQUISTATE A PARTIRE DAL 2016
A livello fiscale, a partire dal periodo d'imposta 2016 la Società ha usufruito del
super ammortamento in ordine agli investimenti nelle suddette casseforti intelligenti.

Tuttavia, secondo l'Istante, le casseforti intelligenti, considerate le loro
caratteristiche tecniche, sarebbero riconducibili alla categoria di cui al punto 12 del
primo gruppo dell'allegato A alla legge n. 232 del 2016, ossia "Magazzini
automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica", e quindi risulterebbero
agevolabili con l'iper ammortamento [a tal proposito, la Società riferisce di aver
presentato un interpello al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito anche
"Mi.S.E."), ad oggi non ancora riscontrato].

SOLO NEL 2020 E' STATO CHIARITO CHE QUESTI BENI  SONO AGEVOLABILE CON L'IPERAMMORTAMENTO

La tesi dell'Istante è fondata sulla risposta all'interpello n. 286 del 23 aprile 2021,
nella quale è stato chiarito - sulla base del parere tecnico reso dal Mi.S.E. - che le
"casseforti automatiche per il deposito e ricircolo di denaro contante" acquistate da una
società operante nel settore della grande distribuzione organizzata (da installare presso
i punti vendita e interconnettere attraverso la rete informativa interna per lo scambio di
informazioni con la direzione generale) devono essere ricomprese tra i "magazzini
automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica".

Ciò fa ritenere a ALFA che per le casseforti intelligenti da essa acquistate
sussistevano fin dall'origine (e sussistono tuttora) i presupposti di natura tecnica per la
fruizione dell'iper ammortamento e del credito d'imposta riferito ai beni strumentali
nuovi di cui al menzionato allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016.

CHIEDE QUINDI SE E' POSSIBILE RECUPERARE IL CREDITO D'IMPOSTA

1) se, in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A
alla legge n. 232 del 2016, effettuati nel corso delle annualità 2017, 2018 e 2019, in
ordine ai quali la Società ha finora usufruito del beneficio del super ammortamento, ed
in presenza di interconnessione di tali beni strumentali (nel medesimo periodo
d'imposta di effettuazione dell'investimento), sia oggi possibile acquisire la
documentazione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge n. 232 del 2016 e
beneficiare dell'iper ammortamento a partire dal periodo di imposta in cui la predetta
documentazione viene acquisita con data certa, al netto della maggiorazione sul costo
ammortizzabile già fruito a titolo di super ammortamento;

RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

E' POSSIBILE RECUPERARE IL CREDITO D'IMPOSTA PERCHE' NON C'E UN TERMINE PER L'INTERCONNESSIONE

Come evidenziato nella richiamata risoluzione n. 27/E del 2018, il comma 11 in
questione non prevede alcun termine entro il quale, a pena di decadenza, devono
essere acquisiti i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per
l'agevolazione.

Pertanto, considerato che la documentazione richiesta dal citato comma 11
riveste un ruolo fondamentale nell'ambito della disciplina agevolativa (in quanto deve
attestare, tra l'altro, il rispetto del requisito dell'interconnessione, indispensabile per la
spettanza e per la fruizione del beneficio), la predetta risoluzione ha precisato che,
nella particolare ipotesi in cui l'acquisizione dei documenti avvenga in un periodo di
imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell'agevolazione dovrà
iniziare dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti.

In altri termini, l'assolvimento dell'onere documentale in un periodo di imposta
successivo all'interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione, ma
produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.


RASSEGNA STAMPA

Beni “iper ammortizzabili”: conta il momento della spesa (www.fiscoggi.it - 3.2.2022)