Risposta n. 71 del 3/02/2022
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
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MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
In merito al momento di effettuazione dell'investimento rilevante ai fini della
spettanza della maggiorazione, la citata circolare chiarisce che l'imputazione degli
investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della
competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della
Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), secondo il quale le spese di
acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della
consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica
l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto
delle clausole di riserva della proprietà.
La citata circolare (paragrafo 6.4.1) ha, altresì, specificato che la fruizione
dell'iper ammortamento dipende dai momenti di effettuazione dell'investimento e di
entrata in funzione del bene e che solo da quest'ultimo è possibile iniziare a godere
dell'iper ammortamento, a condizione che nello stesso periodo d'imposta avvenga
anche l'interconnessione del bene.
LA FRUIZIONE INZIA NELL'ESERCIZIO IN CUI VIENE EFFETTUATA L'INTERCONNESSIONE
Nell'ipotesi in cui, invece, l'interconnessione sia effettuata in un periodo
d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione dell'iper
ammortamento potrà iniziare solo da tale successivo periodo.
SOSTANZIALE ANALOGIA FRA IPER-AMMORTAMENTO E CREDITO D'IMPOSTA
In considerazione della sostanziale analogia del beneficio dell'iper e del super
ammortamento e del credito di imposta previsto dalle ultime leggi di bilancio si ritiene
che risultino estendibili alla fattispecie rappresentata anche i chiarimenti da ultimo
forniti con la circolare n. 9/E del 2021.
NON ESISTE IN TERMINE PER L'INTERCONNESSIONE
In tale ultimo documento di prassi è stato chiarito che, sebbene le norme che
disciplinano le agevolazioni in esame non contemplino espressamente alcun termine
entro il quale il bene 4.0 deve essere interconnesso e i documenti attestanti la
sussistenza dei requisiti necessari per l'agevolazione devono essere acquisiti, sul punto
tornano applicabili le indicazioni fornite con la circolare n. 4/E del 2017 e con la
risoluzione n. 27/E del 9 aprile 2018 in tema di iper ammortamento, nonché con la
risposta all'istanza di interpello n. 394 dell'8 giugno 2021 resa in riferimento al credito
d'imposta previsto dalle leggi di Bilancio successive.
LA RITARDATA INTERCONNESIONE DETERMINA SOLO UNO SLITTAMENTO IN AVANTI DEL BENEFICIO
Pertanto, la "ritardata" interconnessione del bene al sistema aziendale non
comporta il venir meno dell'agevolazione, ma determina lo slittamento in avanti del
dies a quo per la fruizione del maggior beneficio, con conseguente slittamento anche
del termine finale di fruizione. Tale principio trova conferma, con riferimento ai beni
acquisiti in proprietà, nella circolare n. 4/E del 2017, (paragrafo 6.4.1), nella quale è
stato precisato che la quota di iper ammortamento annualmente fruibile è calcolata
applicando il coefficiente di ammortamento fiscale (di cui al decreto ministeriale del
31 dicembre 1988) alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all'iper
ammortamento e le quote di maggiorazione fruite a titolo di (temporaneo) super
ammortamento nei periodi d'imposta precedenti. Va da sé che lo slittamento in avanti
del termine iniziale e finale di fruizione dell'iper ammortamento vale anche nell'ipotesi
di beni acquisiti mediante contratto di leasing in virtù della sostanziale equivalenza
delle due forme di acquisizione.
LE CARATTERISTICHE RICHIESTE DA INDUSTRIA 4.0 DEVONO ESSERE COMUNQUE PRESENTI GIA' PRIMA DEL SUO UTILIZZO O MESSA IN FUNZIONE
TUTTE LE CARATTERISTICHE DEVONO PERMANERE PER L'INTERO PERIODO DI TEMPO IN CUI IL SOGGETTO BENEFICIARIO FRUISCE DELL'AGEVOLAZIONE
Al riguardo, si ritiene opportuno ricordare che, come specificato nella risposta
all'istanza di interpello n. 394 dell'8 giugno 2021 resa sulla base del parere tecnico reso
dal Ministero competente (alla quale si rimanda per ulteriori approfondimenti), in caso
di ritardo nell'interconnessione l'agevolazione non viene meno, sempreché le
caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina 4.0 siano presenti nel bene già
anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e sempreché il
soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga
per l'intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce dell'agevolazione in
esame.
LA TARDIVA INTERCONNESSIONE DEVE ESSERE COMUNQUE GIUSTIFICATA
Su questo punto c'è un interessante articolo di ItaliaOggi dell'11.2.2022:
BENI 4.0, la trappola dei tempi
L'inteconnessione tardiva mette a rischio i benefici fiscali.
"..Questa impostazione muta radicalmente anche la lettura che si deve necessariamente dare alle precedenti risposte di interpello, in cui pareva di scorgere una certa flessibilità in tema di epoca temporale in cui effettuare l'interconnessione".
In ogni caso, la circostanza che l'interconnessione possa avvenire anche in un
periodo d'imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere "qualsiasi"
periodo d'imposta; ciò in quanto la tardiva interconnessione deve dipendere da
condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall'impresa e non
da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente.
RASSEGNA STAMPA
L’iperammortamento è assicurato anche con interconnessione tardiva (Fiscooggi - 3.2.2022)