Commissione Tributaria di Macerata
Sentenza nr.1/2022 depositata il 12 gennaio.
L'effettività esclude la frode.
Se l'attività è svolta, crediti esistenti e accertamento breve
Il principio: la valutazione circa la effettività dell'attività svolta deve essere effettuata tenendo conto di tutti gli elementi fattuali prodotti in giudizio, tra cui contratti, relazioni, perizie e dichiarazione sostitutive di atto notorio rese dai partecipanti.
Il monito: non basta accusare di atti fraudolenti, occorre provare, e tutto ciò al di là di ogni ragionevole dubbio.
La contestazione del fisco si basava principalmente su documenti trovati nel pc ed è stata quindi applicata la tecnica del linguaggio comparativo.
La questione centrale che il ricorrente ha sollevato è stata la seguente: "quid juris, è stata provata l'attività frodatoria supposta dall'ufficio o si è trattato solo di un approccio suggestivo?
La parte richiedeva al giudicante la pronuncia secondo "la ragione più liquida", ossia di sostituire il profilo di evidenza (effettività dell'attività svolta) a quello dell'ordine delle questioni da trattare (pregiudiziale sui termini accertativi) e, pertanto, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata.