Risoluzione n. 77 del 31/12/2021
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
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Pertanto, si è del parere che l'accettazione per facta concludentia non possa
essere ostativa all'accesso al super ammortamento.
In merito alle modalità con le quali provare la sussistenza dell'accettazione tacita,
fermo restando che la questione va opportunamente appurata caso per caso, in base
alle caratteristiche della singola fattispecie, possono risultare utili i seguenti
chiarimenti.
Come affermato in precedenza, per poter determinare l'esercizio di competenza
del costo di un'opera appaltata, ai sensi dell'articolo 109 del TUIR - e, di conseguenza,
il periodo d'imposta di "effettuazione" dell'investimento ai fini del super
ammortamento - è necessario individuare il momento in cui è intervenuta
l'accettazione "tacita", ossia, in base all'indirizzo della Suprema Corte, il momento in
cui il committente ha espresso, attraverso comportamenti concludenti, la volontà di
accettare l'opera oppure una volontà incompatibile con l'accettazione condizionata o
con il rifiuto dell'opera stessa (v. sentenza n. 7057 del 2004).
Al riguardo, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10452 del 2020, in linea
con diverse sentenze precedenti (n. 19019 del 2017, n. 26260 del 2013, n. 15711 del
2013, n. 7260 del 2003), ha affermato che l'articolo 1665 del codice civile "pur non
enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i
comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del
committente e, in particolare, al comma 4, prevede come presupposto
dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente
(alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la
ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla
verifica".
La presa in consegna dell'opera, quindi, è una condizione necessaria ma non
sufficiente per poter presumere la sussistenza dell'accettazione tacita da parte del
committente; a tal fine, occorre che la consegna sia accompagnata dal "fatto
concludente" costituito dalla "ricezione senza riserve" dell'opera, anche se non si sia
proceduto alla verifica.
In altre parole, affinché possa configurarsi un'accettazione tacita è necessario che
il committente abbia ricevuto la consegna dell'opera senza averne contestato vizi o
difetti, oppure senza riservarsi di effettuarne la verifica in un momento successivo.
Pertanto, il contribuente dovrà fornire elementi e documentazione per dare
"certezza" alla data di presa in consegna, senza riserve, delle opere e, quindi, per
dimostrare che l'accettazione tacita sia intervenuta in un determinato periodo
d'imposta.
A tal fine potrebbe risultare utile la produzione, a titolo esemplificativo, dei
seguenti documenti:
- bilanci d'esercizio, libri contabili e registro dei beni ammortizzabili (o analogo),
dai quali si possa desumere: il momento in cui i beni agevolabili sono stati iscritti in
contabilità; l'esercizio in cui sono stati iscritti nello stato patrimoniale e sono stati
ammortizzati (civilisticamente e fiscalmente) per la prima volta; il periodo d'imposta
in cui sono entrati in funzione; l'esistenza di eventuali fondi rischi per contenziosi con
le imprese appaltatrici; ecc.;
- scambi di documentazione tra il committente e l'impresa appaltatrice
relativamente alle opere in questione, dai quali si potrebbero trarre informazioni
specifiche riguardanti l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori, la loro consegna,
eventuali contestazioni riguardanti la sussistenza di vizi e/o difetti, incompletezze di
esecuzione, errori, sul mancato rilascio di nulla-osta, autorizzazioni, certificazioni,
ecc.;
- fatture relative alle utenze, dalle quali si potrebbe valutare la dinamica
temporale dei consumi di energia elettrica / gas / acqua e si potrebbero trarre elementi
utili per determinare il momento in cui è iniziata l'attività del bene oggetto dell'appalto.
La data di accettazione tacita delle opere, determinata in base ai criteri e ai
documenti sopra esposti, costituisce, ai fini del super ammortamento, il momento di
"effettuazione" dell'investimento, che "incardina" il bene agevolabile nella disciplina
agevolativa pro tempore vigente (articolo 1, commi 91 e seguenti, della legge 28
dicembre 2015, n. 208; articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
articolo 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; articolo 1 del decreto legge del 30 aprile 2019, n. 24).
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni
fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE