Risposta n. 895 del 31/12/2021
PARERE DELL'AGENZIA
La casistica riguarda un contratto complesso.
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Dalla lettura dei documenti allegati all'istanza di interpello emerge che gli
impegni contrattuali dei fornitori dei macchinari non si esauriscono con la semplice
consegna del bene, ma si sostanziano in ulteriori adempimenti riguardanti, ad esempio,
un primo collaudo presso lo stabilimento del fornitore (con il quale si effettua una
verifica delle caratteristiche generali della macchina, sia quelle geometriche che quelle
funzionali), l'addestramento e la formazione del personale all'utilizzo dei macchinari,
un secondo collaudo presso la sede produttiva dell'acquirente; l'atto conclusivo della
procedura di acquisto si concretizza nell'accettazione finale del bene da parte di
ALFA.
Le clausole contrattuali prevedono, inoltre, un pagamento del corrispettivo
frazionato in base a diversi step, costituiti, ad esempio, dall'emissione dell'ordine,
dall'accettazione finale, dal decorso di un certo numero di giorni dalla data
dell'accettazione finale.
Pertanto, nel caso di specie si è in presenza di un contratto complesso, con il
quale il fornitore si impegna a vendere un bene mobile all'acquirente e ad eseguire
ulteriori e rilevanti attività a favore di quest'ultimo; lo svolgimento di tali attività, in
virtù della complessità dell'investimento in questione, assume un rilievo decisivo ai
fini del puntuale e completo adempimento degli obblighi contrattuali.
Per tale ragione, ai fini dell'individuazione del momento di "effettuazione"
dell'investimento - determinante per "incardinare" il bene nella corretta disciplina
agevolativa - non è sufficiente la "consegna" del bene mobile ai sensi dell'articolo 109,
comma 2, del TUIR, ma è necessario lo svolgimento di ulteriori attività affinché si
concretizzi il requisito della "certezza" previsto dal comma 1 del citato articolo 109.
L'adempimento decisivo, a tali fini, deve essere individuato nell'accettazione
finale da parte di ALFA, che è il momento nel quale l'esistenza del costo del bene può
dirsi "certa", tanto che proprio all'accettazione finale è legato l'obbligo contrattuale del
pagamento del saldo dovuto al fornitore (salva la precisazione che verrà effettuata più
avanti per il Bene 2).
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Pagamento del saldo con il rilascio di fidejussioni
Tuttavia dall'analisi della documentazione allegata all'istanza di interpello
emerge che il pagamento (anticipato) del saldo al fornitore potrebbe essere stato
accompagnato dal rilascio, a favore di ALFA, di due fidejussioni bancarie a copertura
delle eventuali violazioni contrattuali del fornitore; in tal caso, la Società sarebbe stata
tutelata nel recupero delle somme anticipate in caso di mancato adempimento degli
obblighi contrattuali da parte del fornitore.
Tali elementi - se adeguatamente supportati da oggettiva documentazione e da
dimostrate reali circostanze di fatto, che non è possibile appurare in questa sede -
potrebbero giustificare anche una diversa conclusione in ordine al periodo rilevante ai
fini della individuazione del beneficio fiscale applicabile alla fattispecie in esame.
In particolare, laddove il fornitore, in sede di pagamento anticipato del saldo,
avesse effettivamente rilasciato, a favore di ALFA, le predette garanzie bancarie a
"copertura" del rischio di un successivo inadempimento contrattuale, la "certezza"
relativa all'accettazione finale del Bene 2 da parte dell'Istante si configurerebbe non
più al 15 ottobre 2019, bensì al 24 giugno 2020.