Risposta n. 896 del 31/12/2021
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Spese per posa in opera
Per quanto concerne l'aspetto fiscale del quesito, si deve innanzitutto rilevare che
il richiamo dell'Istante ai chiarimenti della risoluzione n. 152/E del 2017 relativi alle
attrezzature e agli accessori "strettamente necessari al funzionamento del bene
dell'allegato A" che costituiscono "normale dotazione" del bene principale è
inconferente: il presente quesito, infatti, riguarda l'attività di "posa in opera" (come
dettagliata a pag. ... della documentazione integrativa presentata), mentre i predetti
chiarimenti (relativi alla "normale dotazione" del macchinario) riguardavano soltanto
le "attrezzature" e gli "altri cespiti strumentali" indispensabili al funzionamento, tanto
che - con riguardo al meccanismo di fruizione dell'iper ammortamento relativo a tali
beni - la risoluzione in esame ha dato rilievo al coefficiente di ammortamento
specificamente previsto dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988 per le attrezzature.
Ciò chiarito, si evidenzia che i costi relativi alla posa in opera sono
capitalizzabili ad incremento del costo dell'impianto laddove costituiscano "oneri
accessori di diretta imputazione" ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del
TUIR; al riguardo la citata risoluzione n. 152/E del 2017 ha precisato che, in linea
generale, ai fini della quantificazione del costo agevolabile agli effetti dell'iper
ammortamento, rilevano anche gli oneri accessori, per la concreta individuazione dei
quali occorre far riferimento, in via generale, ai criteri contenuti nel Principio contabile
OIC 16, indipendentemente dai principi contabili adottati dall'impresa.
Tale rilevanza, come affermato nel principio di diritto n. 2 del 2019, trova
tuttavia un limite nella "congruità" degli oneri accessori.
Il richiamato principio di diritto ha fornito specifici chiarimenti in ordine al caso
prospettato da una società operante nel settore della distribuzione del gas, impegnata
nell'attuazione su scala nazionale di un programma di investimenti finalizzato alla
sostituzione dei contatori tradizionali con nuovi contatori intelligenti (cc.dd. "smart
meters"); i chiarimenti si riferivano alla disciplina del cd. iper ammortamento, nella
versione ratione temporis vigente, con specifico riguardo - per quanto di interesse in
questa sede - alla inclusione nel costo agevolabile anche degli oneri accessori di
installazione dei nuovi contatori, di importo significativamente elevato.
In tale occasione, la scrivente ha concluso nel senso di dover individuare in via
amministrativa un limite forfetario alla suddetta inclusione onde evitare che la
sproporzione tra il prezzo di acquisto del bene e il costo di installazione determinasse
una significativa incongruità nell'utilizzo dell'incentivo, in contrasto con le sue finalità
principali; infatti, l'entità degli oneri in argomento deve essere tale da non snaturare la
ratio dell'agevolazione, che è quella di incentivare l'acquisizione dei "beni" che il
legislatore ha ritenuto meritevoli del beneficio.
Si ritiene che tali principi, affermati con riferimento all'iper ammortamento,
siano applicabili anche al credito beni strumentali in virtù delle numerose analogie
esistenti tra le due discipline.
Ciò posto, nella fattispecie rappresentata dall'Istante non viene riferita alcuna
analogia al caso di cui al citato principio di diritto, in termini di rilevanza del costo
unitario dei beni strumentali e di sproporzione tra tale costo e gli oneri accessori
(costituiti dai costi di posa in opera dell'intero impianto); pertanto nella presente
fattispecie non trovano, in linea di principio, applicazione i suddetti chiarimenti.
Resta fermo, in ogni caso, che l'Istante dovrà comunque dimostrare, in sede di
eventuale controllo, la congruità dei costi di posa in opera rispetto al costo dei beni
strumentali a cui si riferiscono, producendo tutti gli elementi tecnici, economici,
commerciali e settoriali che giustificano il sostenimento e la capitalizzazione degli
oneri in argomento ai sensi del principio contabile OIC 16 e la loro rilevanza come "
oneri accessori di diretta imputazione" ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b),
del TUIR.
Al riguardo, è opportuno ricordare che il principio contabile OIC 16, nel
prevedere che "I costi sono capitalizzabili nel limite del valore recuperabile del bene"
(paragrafo 32), fissa un limite che riguarda tutti i costi capitalizzabili e, quindi, anche
gli oneri accessori: il limite è il "valore recuperabile" del bene, ossia il maggiore tra il
"valore d'uso" (valore dei flussi di cassa attesi dall'utilizzo del bene) e il "valore equo"
(fair value).
Si evidenzia, infine, che qualora dal punto di vista tecnico, alcune parti
dell'impianto XXX non risultassero agevolabili - circostanza dalla quale il presente
parere esula, come sopra ricordato - il costo della posa in opera rilevante ai fini della
determinazione del credito beni strumentali dovrebbe essere riparametrato in base al
costo della parte agevolabile del bene
Scaglioni relativi agli investimenti
a) Con riferimento all'articolazione temporale dell'investimento e alla corretta determinazione degli scaglioni (e delle relative percentuali) previsti dalla disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, posto che, come rappresentato, ALFA opererà distinti investimenti nei due anni d'imposta 2021 e 2022, l'Istante ritiene che le modalità applicative relative al computo degli investimenti complessivi e al momento di effettuazione dell'investimento espresse in materia di iper ammortamento nella circolare n. 8/E del 2019 possano essere adottate per analogia anche in relazione al predetto credito d'imposta, vista l'affinità tra le due discipline.
Pertanto:
- "per ciascun anno d'imposta (2021 e 2022), saranno considerati 'effettuati nell'anno' gli investimenti per i quali sussista la duplice condizione dell'impegno all'acquisizione del bene e del pagamento di un acconto non inferiore al 20 per cento del prezzo pattuito contrattualmente;
- gli investimenti operati nel 2021 non avranno effetto nel computo degli investimenti complessivi rilevanti ai fini della determinazione delle percentuali di maggiorazione applicabili nell'anno 2022" (v. pag. ... dell'istanza di interpello);
b) Ai fini del calcolo dello scaglione e quindi del beneficio, il Consorzio ritiene di poter considerare rilevante "solo la parte dell'investimento effettivamente ammissibile a beneficio, al netto della parte di costo sostenuto ma scorporata per eventuale superamento del limite ammesso quale 'normale dotazione del bene'" (v. pag. ... dell'istanza di interpello).