4439 - Resto al Sud, il contributo a fondo perduto a copertura del circolante non è tassato (Agenzia delle Entrate - risposta nr. 815 del 15.12.2021)

 Risposta n. 815 del 15/12/2021

Articolo 245 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 - Detassazione del contributo a fondo perduto - pdf


IN COSA CONSISTE L'AGEVOLAZIONE SUL CIRCOLANTE

Spetta alle imprese che dichiarano di aver completato il programma di spesa ammesso e di essere in regola con il pagamento delle rate del finanziamento bancario e con gli adempimenti previsti dalla normativa.
Il contributo è pari a:

  • 15.000 euro per le attività svolte in forma di ditta individuale o di libera professione esercitata in forma individuale;
  • 10.000 euro per ogni socio, fino ad un massimo di 40.000 euro, per le attività esercitate in forma societaria.

La normativa

AUMENTO DELLE AGEVOLAZIONI - DECRETO RILANCIO
Art. 245 del Decreto-legge 19 Maggio 2020 n.34

Art. 245

Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di
"Resto al Sud" per far fronte agli effetti dell'emergenza sanitaria

1. Al fine di salvaguardare la continuita' aziendale e i livelli
occupazionali delle attivita' finanziate dalla misura agevolativa
"Resto al Sud" di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2017, n. 123, nonche' di sostenere il rilancio produttivo dei
beneficiari della suddetta misura e la loro capacita' di far fronte a
crisi di liquidita' correlate agli effetti socio-economici
dell'emergenza Covid-19, i fruitori del suddetto incentivo possono
accedere, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 4,
ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di
circolante, il cui ammontare e' determinato, ai sensi del Regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e nei
limiti dallo stesso previsti all'articolo 3, comma 2, in misura pari
a:
a) 15.000 euro per le attivita' di lavoro autonomo e
libero-professionali esercitate in forma individuale;
b) 10.000 euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di
40.000 euro per ogni impresa.

2. Per accedere al contributo di cui al comma 1, i liberi
professionisti, le ditte individuali e le societa', ivi incluse le
cooperative, devono:
a) aver completato il programma di spesa finanziato dalla suddetta
misura agevolativa;
b) essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto utilizzo
delle agevolazioni e non trovarsi quindi in una delle condizioni di
cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro per la
coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174;
c) avere adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di
restituzione delle rate del finanziamento bancario di cui
all'articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro per la
coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174.

3. Il contributo di cui al comma 1 e' erogato in un'unica soluzione
dal soggetto gestore di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a seguito dello svolgimento delle
verifiche di cui al comma 2 e contestualmente all'erogazione della
quota a saldo di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto del
Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno del 9 novembre
2017, n. 174, ovvero, qualora sia gia' stata completata l'erogazione
delle risorse, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa
richiesta.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a valere sulle
risorse assegnate, con delibere Cipe n. 74 del 7 agosto 2017 e n. 102
del 22 dicembre 2017, all'incentivo di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.


IL PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il contributo è stato concesso per far fronte all'emergenza Covid

I contributi Covid non sono tassati

Conclusioni


RASSEGNA STAMPA