DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4
Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico. (22G00008)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/01/2022
(GU n.21 del 27-01-2022)
Art. 27 Disposizioni urgenti di adeguamento alla normativa europea
1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 54:
1) al comma 1, le parole: «fino a un importo di 1,8 milioni di
euro per impresa», sono sostituite dalle seguenti: «fino a un importo
complessivo che in qualsiasi momento non supera i 2,3 milioni di euro
per impresa»;
2) al comma 2, le parole «al di sotto del massimale di 1,8
milioni di euro per impresa» sono sostituite dalle seguenti: «al di
sotto del massimale di 2,3 milioni di euro per impresa»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Gli aiuti non
possono superare in qualsiasi momento l'importo di 345.000 euro per
ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura
o di 290.000 euro per impresa operante nel settore della produzione
primaria di prodotti agricoli; l'aiuto puo' essere concesso sotto
forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o
in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e
partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali
misure non superi il massimale di 345.000 euro o 290.000 euro per
impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di
qualsiasi imposta o altro onere.»;
4) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: «7-bis. Gli aiuti
concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e
rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in
considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non e'
stato superato.»;
b) all'articolo 60-bis:
1) al comma 5, le parole «10 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «12 milioni di euro»;
2) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Gli aiuti
concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e
rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in
considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non e'
superato».
2. L'articolo 21 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, e' abrogato.
RASSEGNA STAMPA
https://www.ipsoa.it 4/12/2021