Comunicato del dipartimento per l'informazione e l'editoria
Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari per l’anno 2021: elenco dei richiedenti
27 aprile 2021
È pubblicato, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90, l'elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari - di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e s.m.i. - trasmesso al Dipartimento dall’Agenzia delle entrate.
Nell'elenco sono individuati tutti i soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione telematica per l’accesso al credito di imposta per l’anno 2021 (c.d. prenotazione).
Si sottolinea che nell’elenco è indicato l’importo del “credito teoricamente fruibile” per i soli soggetti che hanno presentato la “comunicazione per l’accesso” unicamente per gli investimenti pubblicitari sui giornali, in quanto non è stato ancora possibile definire lo stanziamento da destinare all’agevolazione relativamente alle Emittenti radiotelevisive
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), ha direttamente stabilito uno stanziamento, per i soli investimenti pubblicitari sui giornali, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mantenendo per questi la disciplina derogatoria più favorevole introdotta nell’anno 2020 (sostanzialmente credito calcolato sull’intero investimento pubblicitario), ma non anche per gli investimenti sulle radio e televisioni. Per queste ultime risulta, al momento, vigente la ordinaria disciplina pre-covid. Naturalmente, per quanto appena chiarito, gli importi di “credito teoricamente fruibile” indicati nell’elenco subiranno inevitabilmente variazioni a seguito della definizione delle risorse destinate agli investimenti pubblicitari sulle emittenti radiotelevisive.
Solo dopo la definizione dell’ammontare complessivo dello stanziamento, infatti, sarà possibile determinare gli importi definitivi del credito di imposta “teoricamente fruibile” e la percentuale provvisoria di riparto nel rispetto della disciplina del de minimis.
L’elenco dei richiedenti con l’indicazione degli importi definitivi del credito di imposta “teoricamente fruibile” sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.
Resta fermo che, per poter accedere all’agevolazione, tutti i soggetti che hanno già inviato la “comunicazione per l’accesso al credito di imposta” per l’anno 2021, debbono in ogni caso inviare telematicamente, dal 1° al 31 gennaio 2022, la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”.
Tale attestazione, relativa agli investimenti effettivamente realizzati nel corso dell’anno cui l’agevolazione si riferisce, andrà inoltrata, come negli anni precedenti, tramite l’apposita piattaforma resa disponibile nell’area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.
credito d'imposta , investimenti , pubblicità , bonus pubblicitàPERCENTUALE PROVVISORIA RIPARTO
Credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali
(Art. 57-bis del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2017, e s.m.i.)
Elenco dei soggetti richiedenti per l'anno 2021
Percentuali provvisorie di riparto applicate ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DPCM 16 maggio 2018, n. 90:
- per investimenti su stampa: 12% circa
- per investimenti su radio e televisioni: 4,8% circa
- per investimenti su entrambi i canali: dal 4,8% al 12%
Le denominazioni dei soggetti richiedenti corrispondo a quanto riportato nei relativi moduli di richiesta
CRITERI PER IL RIPARTO art. 4, comma 1, del DPCM 16 maggio 2018, n. 90
Art. 4
Limiti e condizioni dell'agevolazione concedibile
1. L'agevolazione e' concessa a ciascun soggetto di cui
all'articolo 2, comma 1, nel rispetto del limite delle risorse di
bilancio annualmente stanziate, che costituisce il tetto di spesa da
ripartire. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili
rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle
stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di
imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi dell'articolo 2,
con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale
delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali, ed al 2
per cento delle risorse annue destinate agli investimenti sulle
emittenti radiofoniche e televisive locali, tenendo conto delle
distinte imputazioni previste dall'articolo 57-bis, comma 3, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal decreto-legge
16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172. Eventuali residui disponibili per effetto
dell'applicazione del periodo precedente sono ulteriormente ripartiti
tra i richiedenti che non hanno superato i precitati limiti, in
misura proporzionale alle rispettive richieste ammesse.
RASSEGNA STAMPA