Agenzia delle Entrate - Circolare nr.13/e del 2.11.2021
Tamponi
Con particolare riferimento alle spese di cui alla lettera b), ossia per la “somministrazione di tamponi”, si ritiene che vadano ricomprese tutte le spese connesse, propedeutiche e necessarie alla somministrazione stessa (ad esempio, l’acquisto dei tamponi, le spese del personale sanitario, ecc.), purché sostenute a favore di coloro che prestano attività lavorativa presso i soggetti beneficiari.
Le consulenze per la sicurezza sono escluse
Con riferimento alla tipologia di spese ammesse al credito d’imposta in trattazione, si ricorda che sono escluse quelle sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza.
Impianti di condizionamento
Viceversa, il credito d’imposta in argomento spetta anche nell’ipotesi in cui gli interventi effettuati sugli impianti di condizionamento siano diversi da quelli di “ordinaria” manutenzione e rientrino tra le attività di “sanificazione”, così come qualificate nella citata circolare n. 20/E del 2020.
RASSEGNA STAMPA
Bonus sanificazione: nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate (Fisco e Tasse 3.11.2021)