DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146
Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (21G00157) (GU Serie Generale n.252 del 21-10-2021)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2021
Art. 5
Disposizioni urgenti in materia fiscale
….
7. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per
investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2019, possono effettuare il riversamento dell'importo del credito
utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle
condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.
8. La procedura di riversamento spontaneo di cui al comma 7 e'
riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati al medesimo
comma 7 abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese,
attivita' in tutto o in parte non qualificabili come attivita' di
ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del
credito d'imposta. Possono accedere alla procedura anche i soggetti
che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-bis dell'articolo 3
del citato decreto-legge n. 145 del 2013, in maniera non conforme a
quanto dettato dalla diposizione d'interpretazione autentica recata
dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La
procedura di riversamento spontaneo puo' essere utilizzata anche dai
soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o
nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei
principi di pertinenza e congruita' nonche' nella determinazione
della media storica di riferimento. L'accesso alla procedura e' in
ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in
compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di
fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false
rappresentazioni della realta' basate sull'utilizzo di documenti
falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonche'
nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare il
sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta. I soggetti
di cui al comma 7 decadono dalla procedura e le somme gia' versate si
considerano acquisite a titolo di acconto sugli importi dovuti nel
caso in cui gli Uffici, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo
31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo la comunicazione di cui al comma 9 del
presente articolo, accertino condotte fraudolente.
9. I soggetti che intendono avvalersi della procedura di
riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al comma 7 devono
inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 30
settembre 2022, specificando il periodo o i periodi d'imposta di
maturazione del credito d'imposta per cui e' presentata la richiesta,
gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli
altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attivita' e alle
spese ammissibili. Il contenuto e le modalita' di trasmissione del
modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della
procedura sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate da adottare entro il 31 maggio 2022.
10. L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato
nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate deve essere
riversato entro il 16 dicembre 2022. Il versamento puo' essere
effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da
corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro il 16
dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. In caso di pagamento rateale
sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2022, gli interessi
calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti e'
effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
11. La procedura prevista dai commi da 7 a 10 si perfeziona con
l'integrale versamento di quanto dovuto ai sensi dei medesimi commi.
In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle
rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento
della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti,
nonche' l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli
stessi e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022. In esito al corretto
perfezionamento della procedura di riversamento e' esclusa la
punibilita' per il delitto di cui all'articolo 10-quater del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
12. La procedura di cui ai commi da 7 a 10 non puo' essere
utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in
compensazione sia gia' stato accertato con un atto di recupero
crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti
definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel
caso in cui l'utilizzo del credito d'imposta sia gia' stato
constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un atto di
recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non ancora
divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto, il riversamento deve obbligatoriamente riguardare l'intero
importo del credito oggetto di recupero, accertamento o
constatazione, senza applicazione di sanzioni e interessi e senza
possibilita' di applicare la rateazione di cui al comma 10.