4387 - Condono R&S: pubblicato nella gazzetta ufficiale del 21.10.2021

DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146

Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (21G00157) (GU Serie Generale n.252 del 21-10-2021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/2021

 

Art. 5

Disposizioni urgenti in materia fiscale

 

….

7. I soggetti che alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto hanno utilizzato in compensazione il  credito  d'imposta  per

investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3

del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,   convertito,   con

modificazioni, dalla  legge  21  febbraio  2014,  n.  9,  maturato  a

decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31

dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre

2019, possono effettuare il  riversamento  dell'importo  del  credito

utilizzato,  senza  applicazione  di  sanzioni  e   interessi,   alle

condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.

8. La procedura di riversamento spontaneo di  cui  al  comma  7  e'

riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati al  medesimo

comma 7 abbiano  realmente  svolto,  sostenendo  le  relative  spese,

attivita' in tutto o in parte non  qualificabili  come  attivita'  di

ricerca e sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai  fini  del

credito d'imposta. Possono accedere alla procedura anche  i  soggetti

che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello  in  corso

al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-bis  dell'articolo  3

del citato decreto-legge n. 145 del 2013, in maniera non  conforme  a

quanto dettato dalla diposizione d'interpretazione  autentica  recata

dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n.  145.  La

procedura di riversamento spontaneo puo' essere utilizzata anche  dai

soggetti  che  abbiano  commesso  errori  nella   quantificazione   o

nell'individuazione  delle  spese  ammissibili  in   violazione   dei

principi di pertinenza  e  congruita'  nonche'  nella  determinazione

della media storica di riferimento. L'accesso alla  procedura  e'  in

ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato  in

compensazione  sia  il  risultato   di   condotte   fraudolente,   di

fattispecie  oggettivamente  o  soggettivamente  simulate,  di  false

rappresentazioni della  realta'  basate  sull'utilizzo  di  documenti

falsi o di fatture che documentano  operazioni  inesistenti,  nonche'

nelle ipotesi in cui manchi la documentazione idonea a dimostrare  il

sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta. I soggetti

di cui al comma 7 decadono dalla procedura e le somme gia' versate si

considerano acquisite a titolo di acconto sugli  importi  dovuti  nel

caso in cui gli Uffici, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo

31  e  seguenti  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29

settembre 1973, n. 600, dopo la comunicazione di cui al comma  9  del

presente articolo, accertino condotte fraudolente.

9. I  soggetti  che  intendono  avvalersi   della   procedura   di

riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al comma 7 devono

inviare apposita richiesta all'Agenzia  delle  entrate  entro  il  30

settembre 2022, specificando il periodo  o  i  periodi  d'imposta  di

maturazione del credito d'imposta per cui e' presentata la richiesta,

gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli

altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attivita'  e  alle

spese ammissibili. Il contenuto e le modalita'  di  trasmissione  del

modello di comunicazione  per  la  richiesta  di  applicazione  della

procedura sono definite con provvedimento del direttore  dell'Agenzia

delle entrate da adottare entro il 31 maggio 2022.

10. L'importo del  credito  utilizzato  in  compensazione  indicato

nella comunicazione inviata all'Agenzia  delle  entrate  deve  essere

riversato entro il  16  dicembre  2022.  Il  versamento  puo'  essere

effettuato  in  tre  rate  di  pari  importo,  di  cui  la  prima  da

corrispondere entro il 16 dicembre 2022 e le successive entro  il  16

dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024. In  caso  di  pagamento  rateale

sono  dovuti,  a  decorrere  dal  17  dicembre  2022,  gli  interessi

calcolati al tasso legale. Il riversamento degli  importi  dovuti  e'

effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11. La procedura prevista dai commi da 7 a  10  si  perfeziona  con

l'integrale versamento di quanto dovuto ai sensi dei medesimi  commi.

In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento  di  una  delle

rate entro la scadenza prevista comporta il  mancato  perfezionamento

della procedura, l'iscrizione a ruolo  dei  residui  importi  dovuti,

nonche' l'applicazione di una sanzione pari al  30  per  cento  degli

stessi e degli interessi nella misura prevista dall'articolo  20  del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,

con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2022. In esito al  corretto

perfezionamento  della  procedura  di  riversamento  e'  esclusa   la

punibilita' per il delitto di cui all'articolo 10-quater del  decreto

legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

12. La procedura di cui  ai  commi  da  7  a  10  non  puo'  essere

utilizzata per  il  riversamento  dei  crediti  il  cui  utilizzo  in

compensazione sia gia'  stato  accertato  con  un  atto  di  recupero

crediti,  ovvero  con  altri   provvedimenti   impositivi,   divenuti

definitivi alla data di entrata in vigore del presente  decreto.  Nel

caso  in  cui  l'utilizzo  del  credito  d'imposta  sia  gia'   stato

constatato con un atto istruttorio, ovvero accertato con un  atto  di

recupero crediti, ovvero con un provvedimento impositivo, non  ancora

divenuti definitivi alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, il riversamento deve obbligatoriamente  riguardare  l'intero

importo   del   credito   oggetto   di   recupero,   accertamento   o

constatazione, senza applicazione di sanzioni  e  interessi  e  senza

possibilita' di applicare la rateazione di cui al comma 10.