OGGETTO: Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi "4.0" -
Articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Comodato
d'uso a terzi dei beni oggetto dell'investimento
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Parere dell'agenzia delle entrate
Così delineato, in maniera sintetica, il quadro normativo di riferimento, si rileva
che nel caso di specie l'Istante ha chiesto chiarimenti circa la spettanza del credito
d'imposta per l'acquisto dei beni materiali strumentali nuovi di cui al citato comma 189
("investimenti 4.0" in strumenti di stampaggio) nell'ipotesi in cui tali beni siano
installati presso soggetti terzi (fornitori della Società) e da questi utilizzati, per mezzo
di contratti di comodato, "per produrre componenti in plastica per ALFA e, quindi,
nell'ambito di un'attività strettamente funzionale alle esigenze aziendali della stessa"
(v. pag. ... dell'istanza di interpello).
Al riguardo, in considerazione delle numerose analogie - sia in termini di ratio
dell'agevolazione sia per quanto concerne i requisiti soggettivi ed oggettivi - tra la
disciplina del super e dell'iper ammortamento e la disciplina del credito d'imposta per
investimenti in beni strumentali nuovi (che, ai sensi del comma 184, ridefinisce la
disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0), nel caso di
specie si ritengono applicabili i chiarimenti forniti in tema di super e iper
ammortamento nella circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 (alla quale si rinvia per
approfondimenti) relativamente alla concessione in comodato d'uso a terzi dei beni
oggetto dell'investimento.
In particolare, come evidenziato dal medesimo Istante, la circolare in questione
ha precisato che nell'ipotesi di beni concessi in comodato d'uso a terzi il comodante
può beneficiare della maggiorazione, a condizione che i beni in questione siano
"strumentali" ed "inerenti" alla propria attività, nel qual caso egli è legittimato a
dedurre le relative quote di ammortamento.
A tal proposito, il predetto documento di prassi ha evidenziato che, nell'ipotesi di
comodato, il bene - anche se fisicamente non collocato nel luogo di ordinario
svolgimento dell'attività e anche se non utilizzato in maniera diretta - può considerarsi
parte integrante del complesso di beni organizzati dall'imprenditore ai fini del
raggiungimento delle finalità dell'impresa qualora favorisca il consolidamento e lo
sviluppo dei rapporti commerciali con il comodatario e la diffusione sul mercato dei
prodotti commercializzati, costituendo un "mezzo" per il raggiungimento del "fine"
della società comodante, che è quello della produzione di ricavi (in linea con quanto
chiarito nella risoluzione n. 196/E del 16 maggio 2008).
Pertanto, prosegue la circolare, i beni dovranno essere utilizzati dal comodatario
nell'ambito di un'attività strettamente funzionale all'esigenza di produzione del
comodante e gli stessi dovranno in ogni caso cedere le proprie utilità anche all'impresa
proprietaria/comodante.
Alla luce di questi chiarimenti, laddove l'Istante, relativamente ai Beni concessi
in comodato (ove ammissibili al beneficio secondo quanto sopra evidenziato), sia in
grado di dimostrare nelle opportune sedi la sussistenza delle condizioni acclarate
nell'istanza, in particolare, di trarre utilità - nel senso indicato dalla risoluzione n.
196/E del 2008 - dalla stipula dei contratti di comodato con i fornitori (le cui clausole
non costituiscono oggetto di analisi in questa sede non risultando allegato alcun
contratto, nemmeno sotto forma di contratto-tipo), potrà accedere al credito d'imposta
per investimenti in beni strumentali nuovi.
RASSEGNA STAMPA
Il CREDITO D'IMPOSTA SPETTA AL COMODANTE (www.fiscoetasse.com - 20.10.2021)