(2763) Laboratori di ricerca privati - Modalità di inclusione nell'albo del MIUR

Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 n. 593

MODALITA’ PROCEDURALI PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 27 LUGLIO 1999, N. 297

 

                           TITOLO IV 
(attività agevolabili con procedimento automatico) 

                         Articolo 14 
(agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, 
per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, 
per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca) 

 

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8. I contratti possono essere affidati ad università, enti di ricerca di cui all’articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI, fondazioni private che svolgono attività di ricerca, nonché a laboratori di ricerca esterni pubblici e privati inclusi in apposito albo ministeriale. Per le modalità di inclusione e di esclusione dall’albo, nonché per l’aggiornamento dello stesso si applicano le disposizioni seguenti. 

9. I laboratori di ricerca aventi personalità giuridica e gestione autonoma, le istituzioni e gli enti presso i quali operano laboratori di ricerca possono rivolgere domanda al MURST per la propria inclusione nell'albo, secondo lo specifico schema. Gli enti pubblici nazionali di ricerca e le Università sono iscritti d’ufficio all’albo qualora svolgano attività di ricerca utili ai processi produttivi. 

10. La domanda dovrà essere accompagnata da una sintetica descrizione delle strutture, nonché da una illustrazione delle principali attività svolte, e potrà essere proposta da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

  1. iscrizione, per i soggetti aventi tale obbligo, alla competente CCIAA da almeno tre anni;
  2. documentata esperienza almeno triennale nella ricerca, sviluppo e/o trasferimento tecnologico.
11. Alla valutazione delle domande di iscrizione all’albo provvede il Comitato di cui all’articolo 7 comma 2 del decreto legislativo n. 297/99 che, a tal fine, può avvalersi degli esperti di cui al medesimo articolo 7 comma 1. 

12. La decisione in merito alla richiesta di iscrizione deve essere adottata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda ed è comunicata all'interessato ai sensi della legge n. 241/90. Entro gli stessi termini il Ministro dispone con proprio decreto l'iscrizione all'albo del soggetto dichiarato ammissibile. 

13. Il MURST provvede, periodicamente, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'albo aggiornato dei laboratori autorizzati. 

 

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http://www.assoricerca.it

 

ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI LABORATORI DI RICERCA

Prerequisiti minimi essenziali:

 La domanda dovrà essere accompagnata da una sintetica descrizione delle strutture, nonché da una illustrazione delle principali attività svolte, e potrà essere proposta da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

  1. iscrizione, per i soggetti aventi tale obbligo, alla competente CCIAA da almeno tre anni;
  2. documentata esperienza almeno triennale nella ricerca, sviluppo e/o trasferimento tecnologico.
  3. possesso di certificazione di qualità.
  4. numero dipendenti superiore a cinque.
  5. possesso di strumentazioni di laboratorio o comunque atte alla ricerca.

Alla valutazione delle domande di iscrizione all’albo provvede un apposito Comitato ministeriale.