CIRCOLARE N. 9/E del 23 luglio 2021
OGGETTO: Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) – Risposte a quesiti
1.2 Imprese destinatarie di sanzioni interdittive
Domanda
Si chiede di conoscere quale sia la corretta interpretazione del comma 1052 della legge di bilancio 2021 in merito all’esclusione delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive dall’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.
Risposta
Al riguardo, va preliminarmente ricordato che, sotto il profilo soggettivo, il primo periodo del comma 1052 della legge di bilancio 2021 (analogamente a quanto previsto dal comma 186 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019) stabilisce taluni requisiti in presenza dei quali non è consentito avvalersi dell’agevolazione. In particolare, sono escluse le imprese che, ancorché rientranti tra i soggetti potenzialmente beneficiari del credito d’imposta:
- si trovino in stato di crisi e più precisamente in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) o da altre leggi speciali;
- abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui al punto che precede;
- siano destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”).
In merito a quest’ultima ipotesi, si osserva che l’applicazione delle sanzioni interdittive indicate dall’articolo 9, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2001, comporta una limitazione temporanea nell’esercizio di un diritto o di una facoltà da parte del soggetto destinatario della sanzione e che l’articolo 13, comma 2, del richiamato decreto legislativo stabilisce un limite minimo e un limite massimo alla durata della predetta limitazione.
Con riferimento al quesito formulato, considerato il tenore letterale del comma 1052 e avuto riguardo sia alla disciplina agevolativa nel suo complesso sia alla disciplina recata dal d.lgs. n. 231 del 2001, si ritiene, per motivi di ordine logico-sistematico, che l’esclusione soggettiva dal credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi prevista dal comma 1052 della legge di bilancio 2021 – e, precedentemente, dall’articolo 1, comma 186, della legge di bilancio 2020 – debba riguardare il medesimo arco temporale interessato dall’applicazione della relativa sanzione interdittiva.
Pertanto, gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nell’arco temporale in questione saranno irrilevanti agli effetti della disciplina agevolativa e, di conseguenza, i relativi costi saranno esclusi dalla base di calcolo del credito d’imposta in questione.
Ad esempio, un “periodo di interdizione” di 6 mesi che va dal 1° marzo 2021 al 1° settembre 2021 comporterà l’impossibilità, per l’impresa destinataria della sanzione interdittiva, di fruire del credito d’imposta relativamente ai costi degli investimenti effettuati nel medesimo periodo temporale (1° marzo 2021 – 1° settembre 2021).
Si ricorda, al riguardo, che ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli investimenti si deve far riferimento alle regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir.
RASSEGNA STAMPA
ItaliaOggi 16/9/2021
C’è interdittiva? No al bonus 4.0
Le imprese che incorrono in reati commessi dai loro rappresentanti (legge 231/2001) subiscono una limitazione nella fruizione dei benefici fiscali riservati a chi investe in beni strumentali nuovi