CIRCOLARE N. 9/E
Roma, 23 luglio 2021
OGGETTO: Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi –
Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n.
178 (legge di bilancio 2021) – Risposte a quesiti
1. SOGGETTI INTERESSATI
1.1 Reti di imprese
Domanda
Si chiede se le reti di imprese possano beneficiare del credito d’imposta per
investimenti in beni strumentali nuovi.
Risposta
L’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione è individuato dai
commi 1051 e 1061 della legge di bilancio 2021.
Ai sensi del comma 1051, il credito di imposta in esame è attribuito «a tutte
le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di
soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione
del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi
destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato».
Sotto il profilo soggettivo, dunque, il credito di imposta è riservato alle
imprese residenti nel territorio dello Stato – incluse le stabili organizzazioni di
soggetti non residenti – che, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore
economico in cui operano, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile
adottato, effettuano investimenti alle condizioni stabilite dai commi 1054, 1055,
1056, 1057 e 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
Sono ricompresi nel novero delle imprese beneficiarie gli enti non
commerciali, con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata, le
imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del
Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le reti di imprese.
Al riguardo, si ricorda che le “reti-soggetto”, ai fini delle imposte sui redditi,
figurano tra gli enti commerciali oppure tra quelli non commerciali, ai sensi
dell’articolo 73, comma 1, lettere b) e c), del Tuir, a seconda che svolgano o meno
attività commerciale in via principale o esclusiva.
Con riferimento invece alla categoria della “rete-contratto”, si ricorda che,
come precisato con la circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011, l’adesione al contratto
di rete non comporta l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal
contratto stesso, per cui gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete
producono i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti
alla rete.
Si collocano, altresì, nell’ambito della categoria delle imprese beneficiarie le
STP3 titolari di reddito d’impresa, con la conseguenza che, al pari di tali soggetti, possono avvalersi sia del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
materiali e immateriali 4.0 (commi 1056, 1057 e 1058 della legge di bilancio 2021),
sia del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali
“ordinari” (commi 1054 e 1055 della legge di bilancio 2021).
Sempre in merito all’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione, per
espressa previsione del comma 1061 della legge di bilancio 2021, sono ammessi a
beneficiare del credito d’imposta gli “esercenti arti e professioni” che effettuano, ai
sensi dei commi 1054 e 1055, investimenti in beni strumentali materiali e
immateriali non 4.0, cioè in beni “ordinari” diversi da quelli materiali e immateriali
funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il
modello “Industria 4.0” (inclusi, rispettivamente, negli allegati A e B annessi alla
legge n. 232 del 2016).
Con riferimento agli esercenti arti e professioni, si evidenzia che la
disposizione in argomento si applica ai contribuenti che esercitano le attività di
lavoro autonomo, anche se svolte in forma associata, ai sensi dell’articolo 53,
comma 1, del Tuir.
Rientrano, quindi, nella categoria dei soggetti esercenti arti e professioni
anche le associazioni tra professionisti di cui all’articolo 5, comma 3, lett. c), del
Tuir.
Si precisa, infine, che i commi 1051 e 1061 citati non pongono alcuna
condizione riguardante la data di inizio dell’attività e, pertanto, rientrano nell’ambito
soggettivo di applicazione del beneficio anche i soggetti che intraprendono l’attività
a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della disciplina
in esame (i.e., 16 novembre 2020).
RASSEGNA STAMPA
ItaliaOggi 4/9/2021