4349 - Sono non tassati i contributo Covid diversi da quelli esistenti prima dell'emergenza (Agenzia delle entrate - Risposta n.588 del 15.9.2021)

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISPOSTA N.588 DEL 15.9.2021

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 10-bis, rubricato «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni

altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza

COVID-19», del decreto Ristori ha previsto che «I contributi e le indennità di

qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica

da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da

chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione,

spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori

autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte

sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività

produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,

comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

 

Con tale disposizione, il legislatore al fine di contrastare gli effetti negativi

conseguenti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha riconosciuto ai contributi

di «qualsiasi natura» e «diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza»

erogati, in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, «da

chiunque» e «indipendentemente dalle modalità di fruizione», ai soggetti esercenti

attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, il regime

esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici (cfr. articolo

27 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, cd. decreto Cura Italia e articolo 25

decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, cd. decreto Rilancio).

Ai fini della non concorrenza al reddito degli stessi è necessario che questi ultimi siano finalizzati a sostenere, tra l'altro, i soggetti esercenti impresa, arte o

professione per affrontare la situazione emergenziale da COVID-19, e siano «diversi

da quelli esistenti prima della medesima emergenza».

 

Al riguardo, in riscontro alla richiesta di chiarimenti avanzata dalla scrivente,

con la quale si chiedeva di chiarire se i contributi in esame fossero riferibili a forme di

finanziamento preesistenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19, oppure se

fossero finalizzati a fronteggiare la situazione emergenziale, la Regione istante ha

precisato "che i predetti contributi si riferiscono a forme di finanziamento preesistenti

all'emergenza epidemiologica da Covid-19".

 


RASSEGNA STAMPA

FiscoOggi - 15/9/2021