Agenzia delle Entrare Risposta n.461 del 9/10/2020.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente si osserva che l'articolo 16 della legge regionale 3 marzo 2020,
n. 16, con riferimento all'"Attestazione dei requisiti da parte delle imprese" apporta "
Modifiche ll'articolo 14 della legge regionale 71/2017" , sostituendo le parole "in
forma giurata", contenute in detto articolo, con la locuzione "in forma asseverata".
Infatti, l'articolo 14 sopra menzionato, al comma 2 stabilisce che "I bandi
regionali possono prevedere che le imprese attestino, con le modalità di cui al comma
3 (...), la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte" e il comma 3 dispone che "La verifica dei requisiti (...) è effettuata mediante
un'attestazione e una relazione tecnica rilasciate in forma asseverata e con esplicita
dichiarazione di responsabilità, da parte di un professionista iscritto nel registro dei
revisori legali" .
Infatti, l'articolo 14 sopra menzionato, al comma 2 stabilisce che "I bandi
regionali possono prevedere che le imprese attestino, con le modalità di cui al comma
3 (...), la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte" e il
comma 3 dispone che "La verifica dei requisiti (...) è effettuata mediante
un'attestazione e una relazione tecnica rilasciate in forma asseverata e con esplicita
dichiarazione di responsabilità, da parte di un professionista iscritto nel registro dei
revisori legali" .
A tale proposito, si rileva che la perizia asseverata si distingue dalla perizia
giurata in quanto, la prima consta di una semplice scrittura contenente dichiarazioni,
mentre l'altra consiste in un vero e proprio atto pubblico.
Tale asserzione trova conferma nella sentenza del TAR Abruzzo Pescara,
Sezione I, n. 450, 28 aprile 2008, da cui si evince che la perizia asseverata si distingue
dalla perizia giurata. Nella sentenza si evidenzia che il professionista abilitato, che
deve rendere una perizia asseverata "sotto la propria personale responsabilità", fa
"ritenere sufficienti le dichiarazioni rese con certezza dal tecnico e di cui egli assume
la responsabilità, a prescindere dalla formalità del giuramento".
Con la perizia asseverata, dunque, il perito redige un documento contenente
elementi confermati sotto la propria personale responsabilità.
Infatti, la sentenza sopra richiamata ribadisce che "Non sono estranee
all'ordinamento, (...) ipotesi di asseverazione (e cioè di dichiarazioni rese con certezza
e convincimento) da parte di tecnici abilitati non soggette alle formalità del
giuramento".
Premesso quanto sopra, nel presupposto che il Rapporto di Certificazione in
esame assuma la qualifica di perizia asseverata si rappresenta che la stessa costituisce
l'esito di un'attività professionale che può fornire la persona individuata nel modello A
("Informazioni e condizioni minime da prevedere nella lettera di conferimento
dell'incarico da sottoscrivere tra il beneficiario e il revisore contabile") come revisore
quale "soggetto esperto incaricato dell'espletamento delle procedure convenute,
conformemente alle condizioni precisate nell'incarico" conferito.