4320 - Durc in regola anche se non formalmente richiesto, sanzioni in caso di compensazioni senza la regolarità contributiva (Agenzia delle Entrate - Circolare nr.9 del 23.7.2021)

Circolare nr.9/E del 23 luglio 2021

OGGETTO: Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi –

Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n.

178 (legge di bilancio 2021) – Risposte a quesiti

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5.1.2 Regolarità contributiva

Domanda

Si chiede di sapere se la disponibilità di un DURC in corso di validità

legittimi l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta.

Si chiede, altresì, di chiarire quali siano le conseguenze in cui incorre il

soggetto beneficiario del credito d’imposta nel caso di DURC non rilasciato.

Risposta

Fermo restando il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

dettata dall’ultimo periodo del comma 1052 della legge di bilancio 2021, in presenza

dei presupposti soggettivi, oggettivi e procedurali previsti dalla disciplina

agevolativa, il contribuente è legittimato alla fruizione del credito d’imposta qualora,

alla data di utilizzo in compensazione, abbia correttamente adempiuto agli obblighi

di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Al riguardo, si ritiene che la disponibilità del Documento Unico di Regolarità

Contributiva (DURC) in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta costituisca

prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma.

In proposito, si precisa che è necessario che il predetto documento risulti in

corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione e ciò tanto nel caso in

cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l’abbia ottenuto), tanto nel caso

in cui, pur non avendolo richiesto, l’avrebbe ottenuto perché in regola con gli

obblighi contributivi.

Diversamente, il DURC “irregolare” (richiesto e non rilasciato oppure non

ottenibile laddove fosse stato richiesto) preclude la fruizione del credito d’imposta

spettante. Nel caso in cui il credito (rectius, la quota annuale del credito d’imposta)

sia stato comunque utilizzato, in tutto o in parte, in compensazione, tale utilizzo

dovrà ritenersi indebito, atteso che, come sopra specificato, la regolarità contributiva

costituisce una condizione necessaria ai fini della legittima fruizione del credito

d’imposta maturato.

In tale evenienza, nei confronti del soggetto beneficiario, oltre all’obbligo di

versamento di quanto indebitamente compensato, comprensivo di interessi, troverà

applicazione la sanzione di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 471, prevista per l’utilizzo del credito di imposta «in violazione

delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti», pari al trenta per cento del

credito utilizzato.

 


RASSEGNA STAMPA

Credito di imposta su beni strumentali solo con Durc regolare (Ec News - 28.7.2021)