Risposta n. 397 del 9/06/2021
LA MANCATA INDICAZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI COSTITUISCE UNA VIOLAZIONE DI CARATTERE FORMALE
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015 (di
seguito decreto attuativo), di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono
state adottate le disposizioni applicative necessarie al funzionamento del credito
d'imposta in argomento. In particolare, l'articolo 6 del decreto attuativo (come anche il
comma 8, dell'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013) stabilisce che il credito
«deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel
corso del quale sono stati sostenuti i costi di cui all'art. 4» (comma 1) e che «è
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in cui i costi di cui all'art. 4 sono stati sostenuti»
(comma 3).
Ciò premesso, con la circolare n. 13/E del 27 aprile 2017, al paragrafo 4.9.1, è
stato chiarito che «Per quanto concerne gli obblighi dichiarativi - che si ricorda
consistere, [...], nell'indicazione del credito di imposta nel quadro RU del modello di
dichiarazione relativo al periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti
agevolati, nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di
imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo - si
osserva che né l'articolo 3 né il decreto attuativo prevedono l'indicazione in
dichiarazione a pena di decadenza dal diritto all'agevolazione. [...]. Ancorché
l'inosservanza dell'adempimento non pregiudichi il diritto alla spettanza
dell'agevolazione e la relativa fruizione, al fine di non vanificare la previsione normativa circa l'obbligo di indicazione in dichiarazione del credito di imposta, si
precisa che la mancata esposizione nel quadro RU dei relativi dati va sanata mediante
la presentazione da parte dell'impresa beneficiaria di una dichiarazione integrativa».
Inoltre, con il medesimo documento di prassi è stato chiarito «che l'omessa
indicazione del credito di imposta nel quadro RU dei modelli di dichiarazione
costituisce una violazione di natura meramente formale alla quale si rende applicabile
la sanzione prevista per le 'violazioni relative al contenuto e alla documentazione
delle dichiarazioni' di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre
1997, n. 471 (da 250 euro a 2.000 euro), con possibilità di avvalersi, ai fini
sanzionatori, del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472».
RILEVAZIONE IN BILANCIO
Nei successivi paragrafi 4.9.2 e 4.9.3 è stato precisato che, «la disciplina
agevolativa non subordina il diritto alla spettanza del credito di imposta, né la sua
concreta fruizione, alla rilevazione in bilancio del relativo provento» richiedendo,
invece, «la predisposizione di "apposita documentazione contabile" che deve essere
"certificata" da un revisore o di una società di revisione legale dei conti iscritti nel
registro dei revisori legali. [...] la documentazione contabile certificata deve essere
conservata ed esibita unitamente al bilancio e che la medesima documentazione va
certificata entro la data di approvazione del bilancio ovvero, per i soggetti che non
sono tenuti all'approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura
dell'esercizio in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili».
RASSEGNA STAMPA
Bonus Ricerca e Sviluppo recuperato con la presentazione dell'integrativa - Fiscoggi 9/6/2021