4268 - Credito d'imposta R&S - Le aliquote maggiorate si applicano a partire dall'1.1.2021 (Agenzia delle Entrate - Risposta nr. 323 del 10/5/2021)

Risposta n. 323 del 10/05/2021

Articolo 1, comma 1064, lettera f) della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) - Decorrenza nuove aliquote credito di imposta per attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design - pdf

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In altri termini, tenuto conto di quanto appena descritto, la disciplina del credito

di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e

innovazione estetica così come prorogata con le modifiche apportate con la legge di

bilancio 2021 si applica anche ai progetti di ricerca avviati nei periodi d'imposta

precedenti i cui relativi costi ammissibili risultano sostenuti a partire dal 2021 (periodo

d'imposta di vigenza delle modifiche normative apportate con la legge di bilancio 2021).

Tanto premesso, non si ritiene di poter condividere la soluzione interpretativa

proposta dalla società istante, secondo la quale le suddette maggiorazioni delle

aliquote e degli importi massimi del credito spettante dovrebbero riguardare anche il

periodo d'imposta 2020 e non solo i periodi d'imposta da cui decorre l'applicazione

delle norme di proroga summenzionate, e cioè nella generalità dei casi il 2021 e il

2022.

Pertanto, alle spese sostenute nel 2020 ai sensi dell'articolo 109 del TUIR si

applicano le aliquote previste dalla legge di bilancio 2020. Le maggiori aliquote

previste dalla legge di bilancio 2021 andranno, invece, applicate con riferimento alle

spese ammissibili (fermo restando quanto evidenziato in premessa) sostenute, ai sensi

dell'articolo 109 del TUIR, a decorrere dal 1° gennaio 2021. ...

 


RASSEGNA STAMPA

Credito d’imposta R&S&I&D: aliquote e massimali potenziati solo dal 2021 (WWW.ECNEWS.IT - 11.5.2021)