Risposta n. 323 del 10/05/2021
...
In altri termini, tenuto conto di quanto appena descritto, la disciplina del credito
di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e
innovazione estetica così come prorogata con le modifiche apportate con la legge di
bilancio 2021 si applica anche ai progetti di ricerca avviati nei periodi d'imposta
precedenti i cui relativi costi ammissibili risultano sostenuti a partire dal 2021 (periodo
d'imposta di vigenza delle modifiche normative apportate con la legge di bilancio 2021).
Tanto premesso, non si ritiene di poter condividere la soluzione interpretativa
proposta dalla società istante, secondo la quale le suddette maggiorazioni delle
aliquote e degli importi massimi del credito spettante dovrebbero riguardare anche il
periodo d'imposta 2020 e non solo i periodi d'imposta da cui decorre l'applicazione
delle norme di proroga summenzionate, e cioè nella generalità dei casi il 2021 e il
2022.
Pertanto, alle spese sostenute nel 2020 ai sensi dell'articolo 109 del TUIR si
applicano le aliquote previste dalla legge di bilancio 2020. Le maggiori aliquote
previste dalla legge di bilancio 2021 andranno, invece, applicate con riferimento alle
spese ammissibili (fermo restando quanto evidenziato in premessa) sostenute, ai sensi
dell'articolo 109 del TUIR, a decorrere dal 1° gennaio 2021. ...
RASSEGNA STAMPA