RASSEGNA STAMPA
Credito R&S al centro delle attività di controllo 2021 dell’Agenzia delle entrate (Fisco e Tasse 12/5/2021)
Circolare n. 4 del 7/05/2021
PREMESSA
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Nell’ambito dell’attività di contrasto all’evasione, a seguito dell’emanazione del
citato decreto-legge n. 41, è stato pubblicato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia,
Prot. n. 88314 del 6 aprile 2021, che ha dettato le linee guida per gli Uffici per la ripresa
della notifica degli atti del controllo (accertamenti, atti di contestazione o di irrogazione
delle sanzioni e atti di recupero dei crediti di imposta), in relazione ai quali era stata
prevista, a conclusione dell’attività istruttoria svolta dalle strutture operative, la notifica nel
2021 (ai sensi del comma 1 dell’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 177). In considerazione
dell’emergenza epidemiologica e della crisi economica che sta coinvolgendo numerose
attività commerciali e imprenditoriali, l’attività di controllo dovrà essere indirizzata, sempre
più, verso i contribuenti ad elevata pericolosità fiscale e, in particolare, verso coloro che
pongono in essere fenomeni di frode, anche attraverso l’utilizzo indebito di crediti
d’imposta (i.e., credito d’imposta per ricerca e sviluppo) e altre agevolazioni, come quelle
previste proprio per fronteggiare le conseguenze negative connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19 (ad esempio, i contributi a fondo perduto, i ristori, etc.).
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1 PREVENZIONE, CONTRASTO E CONTENZIOSO TRIBUTARIO
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1.2 Imprese di Medie e piccole dimensioni 1.2.1 Le attività di promozione della compliance
1.2.1 Le attività di promozione della compliance
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È inoltre previsto, nel quarto trimestre del 2021, l’invio di comunicazioni ai
contribuenti per i quali, a seguito della registrazione degli aiuti individuali nel Registro
Nazionale aiuti di Stato, per il periodo di imposta 2018, si è riscontrato il superamento
dell’ammontare complessivo concedibile in regime de minimis.
A tale proposito, si ricorda, infatti, che l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, integralmente sostituito dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, ha apportato sostanziali
modifiche in materia di monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato, istituendo, presso il
Ministero dello sviluppo economico, il «Registro nazionale degli aiuti di Stato». Con la comunicazione, si invita il contribuente a verificare la correttezza dei dati dichiarati nel
quadro dichiarativo relativo agli aiuti di Stato e, nel caso, a rettificare la dichiarazione
fiscale restituendo le somme indebitamente fruite, evitando, in tal modo, future attività di
recupero.
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1.2.2 Le attività di analisi del rischio e selezione
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L’attività dovrà essere prioritariamente indirizzata nei confronti dei soggetti che hanno
indebitamente fruito dei diversi regimi agevolativi che l’ordinamento offre, a regime, e
previsti dai vari decreti che si sono succeduti dal 2020 ad oggi, per fare fronte alla crisi
economica generata dalla pandemia.
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Per quanto riguarda il controllo sul credito d’imposta per ricerca e sviluppo, è stato
riscontrato, in numerosi casi, che le imprese beneficiarie risultano assistite da soggetti che
svolgono attività di consulenza sulle diverse misure agevolative, e che appaiono
specializzate nella costruzione di documentazione solo formalmente corretta al fine di
dimostrare la spettanza del credito.
Inoltre, sono state riscontrate posizioni incoerenti rispetto ai presupposti oggettivi e
soggettivi della misura agevolativa. Tali incoerenze possono rappresentare i primi indicatori
di rischio e sono individuabili quando l’attività di ricerca e sviluppo, soprattutto se interna
all’azienda, è difficilmente compatibile con l’attività economica dichiarata, con la struttura
organizzativa dell’impresa, con l’assenza di costi per l’attività di ricerca e sviluppo interna,
negli anni precedenti all’istituzione del credito d’imposta, ecc.
L’attività di analisi svolta al fine di individuare le diverse fattispecie sopra evidenziate
e i risultati della stessa dovranno guidare, con oculatezza, la scelta delle modalità istruttorie
con le quali effettuare la successiva attività di controllo, anche in funzione della rischiosità dei soggetti beneficiari, limitando l’attività istruttoria esterna alle fattispecie più insidiose, e valorizzando al massimo le occasioni e gli strumenti di contraddittorio preventivo.
Ferme restando le attività connesse al recupero di crediti inesistenti sulla base delle
posizioni individuate a livello centrale (vedasi infra par. 1.4 Contrasto Illeciti), le Direzioni
regionali e le Direzioni provinciali valuteranno l’opportunità di approfondire l’analisi di
posizioni irregolari basate su meccanismi utilizzati per usufruire indebitamente di benefici
fiscali e, qualora appaiano ascrivibili a strutturati sistemi fraudolenti, interesseranno, senza
indugio, il Settore Contrasto Illeciti della Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese.
Al riguardo, si sottolinea la necessità di evitare azioni non adeguatamente commisurate
al rischio sotteso e non in linea con le presenti linee guida e l’importanza di individuare i
reali beneficiari, anche a garanzia dell’efficacia dell’azione.
1.2.3 Le attività di controllo
Nel corso del 2021, l’attività di controllo, come ribadito in premessa, dovrà essere
indirizzata e concentrata al contrasto di quei comportamenti che, anche alla luce della grave
situazione economica in cui versano le attività produttive, risultano connotati da un alto
disvalore sociale a danno della collettività e che, al contempo, permettono a coloro che li
mettono in atto di falsare le regole concorrenziali.
In particolare, l’attività di controllo degli Uffici si concentrerà, oltre che sul recupero
dei contributi a fondo perduto indebitamente fruiti, di cui si è parlato nel paragrafo
precedente, sui soggetti che hanno indebitamente utilizzato crediti d’imposta in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e sui
soggetti destinatari di benefici e incentivi fiscali tra cui principalmente i seguenti crediti
agevolativi: credito di imposta per ricerca e sviluppo, credito di imposta per investimenti
nel Mezzogiorno, credito di imposta sisma centro-Italia, credito di imposta zone
economiche speciali , credito di imposta formazione 4.0.
Tra questi, in considerazione dei fenomeni di indebito utilizzo già riscontrati,
particolare attenzione dovrà essere prestata al controllo del credito di imposta per ricerca e
sviluppo.
In generale, per tutti i tipi di agevolazione fruiti sotto forma di crediti di imposta, si
segnala l’importanza di dedicare specifico impegno al riscontro delle compensazioni
indebite, ponendo particolare attenzione, data l’insidiosità della fattispecie, anche ai casi in
cui i crediti, palesemente fittizi, risultino utilizzati in compensazione per il pagamento di
somme iscritte a ruolo o di somme dovute a seguito di atti di accertamento, soprattutto se
sono stati oggetto di definizione, a vario titolo, da parte del contribuente (ad esempio,
definiti in adesione, mediazione, conciliazione, ecc.).
Inoltre, è opportuno rammentare che il dedicare una quota dell’attività di controllo ai
fenomeni sopra riportati e, cioè, all’esistenza dei crediti di imposta utilizzati in
compensazione o delle deduzioni dal reddito ovvero delle riduzioni dell’imposta ordinaria,
risponde anche all’esigenza di verificare la corretta applicazione delle normative di favore,
che costituiscono aiuti di Stato, e che sono sottoposte anche al monitoraggio da parte della
Commissione Europea.
Siffatta verifica richiederà un significativo impegno, avuto riguardo alle numerose
agevolazioni consentite in correlazione con l’emergenza pandemica