Nello specifico caso, in particolare, sulla base della documentazione tecnica
prodotta dalla società istante, si ritiene che il prototipo, la cui realizzazione costituisce
oggetto delle attività in esame, possa essere considerato alla stregua di un "prototipo di
R&S": dovendosi intendere per tale, anche sulla base dei criteri indicati nel "Manuale
di Frascati", un modello originale creato appositamente per l'esecuzione del progetto -
e non disponibile, quindi, come prodotto di serie né come unità di pre-produzione
destinata all'ottenimento di certificazioni tecniche o giuridiche - che possiede le qualità
tecniche essenziali e le caratteristiche di funzionamento del prodotto finale da
realizzare e che permetta di effettuare le prove per apportare le modifiche necessarie e
fissare le caratteristiche finali del prodotto. Pertanto, si ritiene che le attività svolte
dalla società istante nel corso del 2018 e del 2019 in relazione alla realizzazione del
prototipo, così come descritte nell'istanza d'interpello, costituiscano attività di
"sviluppo sperimentale" nell'accezione rilevante agli effetti del credito d'imposta.