Risoluzione n. 26 del 15/04/2021
OGGETTO: Chiarimenti in merito alle modalità di correzione dell’importo
dell’aiuto spettante indicato nel prospetto Aiuti di Stato e della
conseguente iscrizione dell’aiuto individuale nel registro
nazionale aiuti di Stato
....
Pertanto, qualora il contribuente ritenga di aver erroneamente compilato il
quadro Aiuti di Stato, inserendo l’ammontare della deduzione o della variazione
in diminuzione – su cui è calcolata l’agevolazione – in luogo dell’importo
dell’aiuto spettante, con conseguente incongruenza dell’importo dell’aiuto
individuale iscritto in RNA, potrà presentare una dichiarazione integrativa con
l’importo corretto sulla base di quanto previsto dai commi 8 e 8-bis, dell’articolo
2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
A seguito della presentazione della dichiarazione integrativa da parte del
contribuente, l’Agenzia delle entrate procederà a effettuare la conseguente
correzione in diminuzione del maggior importo precedentemente iscritto in RNA
dell’aiuto individuale.
Riguardo il profilo sanzionatorio si ritiene che, nel caso di specie, sia
applicabile la sanzione amministrativa in misura fissa prevista nel comma 1
dell’articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in relazione alla
quale si potrà beneficiare della riduzione di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
COMMERCIALISTA TELEMATICO 16.4.2021
Gli errori commessi durante la compilazione del quadro Aiuti di Stato si correggono con la
presentazione di una dichiarazione integrativa, soggetta alla sanzione amministrativa fissa
da € 250,00 a € 2.000,00, con la possibilità per il contribuente di avvalersi del ravvedimento
operoso.
“Aiuti di Stato”, come aggiustare la confusione fatta in “dichiarazione”
ITALIAOGGI 16.4.2021
Integrativa con sanzione fissa
La sanzione. Il documento di prassi sembra adottare una nuova prospettiva secondo cui l'integrazione del quadro dichiarativo originario erroneamente compilato godrebbe sempre della sanzione in misura fissa, lasciando la ben più pesante punizione legata all'indebita fruizione dell'aiuto, ai soli casi in cui lo stesso non è stato per nulla indicato e non sanato.