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DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONEDELLA DIMENSIONE AZIENDALE
AI FINI DELLA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
VENTESIMA RIUNIONE – 30 MAGGIO 2017 – RISPOSTE AI QUESITI
N. 73
D. ---. (20^ RIUNIONE – 30/05/2017) (IMPRESE LOCALIZZATE AL DI FUORI DELLO
STATO MEMBRO)
R. Da più parti e in relazione a diverse fattispecie questa Commissione è sollecitata a chiarire se e
in che misura le imprese localizzate in un Paese diverso dall’Italia, sia comunitarie che a maggior
ragione extracomunitarie, che siano collegate o associate ad imprese italiane, vadano considerate
alla luce della Definizione europea di PMI di cui alla Raccomandazione 2003/361 e del calcolo dei
parametri dimensionali pertinenti.
A questo fine occorre innanzitutto precisare che nel diritto comunitario la Raccomandazione,
diversamente dal Regolamento e dalla Direttiva, ha carattere non vincolante in quanto tale.
D’altra parte, laddove un atto giuridicamente vincolante, sia comunitario (Regolamento, Direttiva),
sia nazionale (Legge, Decreto legislativo, Decreto-legge, ...), a qualsiasi livello territoriale, faccia
espressamente riferimento a una Raccomandazione, la stessa diventa, indirettamente, vincolante.
Due casi particolarmente significativi a questo riguardo sono:
1) il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti «de minimis»;
2) il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato.
Occorre innanzitutto rilevare che la Raccomandazione 2003/361 di per sé non affronta affatto il
tema qui dibattuto, limitandosi a definire i rapporti di associazione/collegamento fra “imprese”.
Analogamente, il Regolamento (UE) n. 651/2014 semplicemente ignora la questione.
Viceversa, il Regolamento (UE) n. 1407/2013, pur partendo dalla Raccomandazione, che
esplicitamente richiama, declina, al considerando n. 4 e all’articolo 2, comma 2, una innovativa
definizione di “impresa unica”, semplificata rispetto a quella allegata alla Raccomandazione, in
funzione del proprio campo di applicazione. 5
In particolare il considerando 4 stabilisce che “è opportuno che il presente regolamento preveda
un elenco esauriente di criteri chiari per stabilire quando due o più imprese all’interno dello stesso
Stato membro debbano essere considerate un’impresa unica”.
Ne consegue che, nell’applicazione di una norma agevolativa fondata sul Regolamento (UE) n.
1407/2013, è possibile ignorare i rapporti di collegamento/associazione con imprese localizzate in
un Paese diverso dall’Italia.
Per fare un esempio limite, due imprese italiane, fra loro indipendenti, ma entrambe possedute al
100% dalla stessa impresa di diritto tedesco, saranno considerate due “imprese autonome” ai
sensi dell’articolo 3, comma 1 dell’allegato alla Raccomandazione.
Una simile interpretazione non sarà, al contrario, possibile nell’applicazione di una norma
agevolativa fondata sul Regolamento (UE) n. 651/2014, dove la Definizione è applicata in tutta la
sua estensione.
In questo caso le stesse tre imprese dell’esempio precedente, due imprese italiane, fra loro
indipendenti e la controllante impresa di diritto tedesco saranno considerate “imprese collegate”
ai sensi dell’articolo 3, comma 3 dell’allegato alla Raccomandazione, con tutte le conseguenze del
caso