Provvedimento del 9 marzo 2021
Oggetto: Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017 e del 9 agosto 2019
Come fruire del credito
Il credito d'imposta è attribuito in relazione agli investimenti realizzati a decorrere:
- dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2021, per gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno;
- dal 7 aprile 2018 al 31 dicembre 2020, per gli investimenti effettuati nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016;
- dalla data del DPCM istitutivo della Zona economica speciale al 31 dicembre 2021, per gli investimenti effettuati nelle ZES.
Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del credito d’imposta del quale è richiesta l’autorizzazione alla fruizione.
L’autorizzazione o meno alla fruizione del credito d’imposta è comunicata dall’Agenzia delle entrate in via telematica mediante un’apposita ricevuta. La ricevuta è resa disponibile nella sezione “Ricevute” dell’area autenticata dei Servizi Telematici dell’Agenzia delle entrate (http://telematici.agenziaentrate.gov.it), cui si accede inserendo le credenziali di accesso (nome utente, password, codice PIN) .
Per trovare la ricevuta, si consiglia di selezionare la voce ‘Ricerca ricevute’ e di impostare la ricerca inserendo nell’apposito campo il numero di protocollo telematico di ricezione della comunicazione (CIM 16 o CIM 17) presentata in via telematica all’Agenzia delle entrate. Nella sezione sono comunque specificati altri metodi di ricerca utilizzabili.
Il beneficiario può utilizzare il credito d'imposta maturato solo in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta.
ISTRUZIONI PAG. 6
Per gli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2020 nei comuni colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016, il credito d’imposta spetta nelle misure pari al 25 per cento per le grandi imprese, al 35 per cento per le medie imprese e al 45 per cento per le piccole imprese. I righi da B19B a B22B non possono essere compilati per il credito d'imposta SISMA.