4198 - Stop agli interpelli tecnici, il parere di Assonime (Circolare 1/2021)

Nella circolare nr.31 del 23.12.2020 l'Agenzia delle entrate conferma che non è tenuta a rispondere ad interpelli tecnici in quanto si tratta di ambiti operativi di altre amministrazioni.

Assonime afferma che per il credito R&S è stato indicato un indirizzo a cui inviare le richieste tecniche mentre per la altre normative il contribuente non sa a chi rivolgersi e quindi non può allegare all'interpello il propedeutico parere del competente organo in ordine all'inquadramento tecnico dell'attività espletata.

AGENZIA DELLE ENTRATE - LA CIRCOLARE NR.31 DEL 23.12.2020 che viene applicata a partire dallo stesso giorno

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2.1 Gestione delle istanze che presuppongono l’espletamento di accertamento tecnico

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, in un’ottica finalizzata alla gestione efficiente, efficace ed economica delle istanze di interpello aventi ad oggetto esclusivamente la riconducibilità di una determinata attività all’ambito applicativo della disciplina agevolativa, configurando, nella sostanza, una richiesta di un parere tecnico nell’accezione sopra descritta, sono escluse dall’area di applicazione dell’interpello, in quanto l’istruttoria richiederebbe specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale che rientrano nell’ambito operativo di altre amministrazioni, trovando, quindi, applicazione il chiarimento di portata generale contenuto nella citata circolare n. 9/E del 2016 (cfr. paragrafo 4.3.1).

Per quanto sopra rappresentato, nella fattispecie da ultimo individuata, gli Uffici comunicheranno ai contribuenti istanti che i quesiti posti non rientrano nell’ambito di applicazione dell’interpello di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a) della legge n. 212 del 2000.

Le istanze di interpelli che abbiano ad oggetto sia l’ammissibilità delle attività al beneficio, sia questioni di carattere fiscale sono oggetto di diversa valutazione a seconda che il contribuente

- alleghi il propedeutico parere del competente organo in ordine all'inquadramento tecnico dell'attività espletata;

- non alleghi alcun parere del competente organo in ordine all'inquadramento tecnico dell'attività espletata.

Nel primo caso l’istanza deve essere considerata – con riferimento al profilo in discussione - ammissibile e istruita secondo le ordinarie modalità operative indicate dall’articolo 11 dello Statuto.

Nella seconda ipotesi, stante l’assenza del parere tecnico, la risposta non potrà che avere ad oggetto soltanto l’esame del quesito di carattere fiscale per cui, in assenza di ulteriore vizi di inammissibilità dello stesso (quali ad esempio l’assenza di dubbio interpretativo), si procederà ad istruire la relativa risposta secondo le ordinarie modalità operative.

PER QUANTO RIGURDA LA R.&S. SONO STATE STABILITE LE MODALITA' PER LA RICHIESTA DEL PARERE

La richiesta di parere tecnico del Mise, riguardando esclusivamente la classificazione dei progetti effettivamente svolti fra la ricerca e sviluppo agevolabile ex lege e non inerendo l’ammissibilità delle spese sostenute, non richiede la presentazione di una contestuale istanza di interpello all’Agenzia delle entrate e deve essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.