GLI AIUTI AL CIRCOLANTE SONO IN CONTO ESERCIZIO E NON IN CONTO CAPITALE
Quesito
La società istante, nel mese di maggio 2020, al fine di fronteggiare la carenza di
liquidità generata dai danni causati dall'epidemia Covid-19, ha fatto richiesta di un
finanziamento bancario di Euro ..., chiedendo altresì l'intervento del Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese, costituito ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e la sovvenzione diretta alla Regione ...
attraverso l'Avviso pubblico ...
Relativamente alla richiesta di sovvenzione diretta, tra i dati di sintesi
dell'iniziativa, era specificato che il finanziamento era destinato al sostentamento alla
fase di ripartenza dell'attività dopo i danni causati dall'epidemia Covid-19, ovvero
fornire liquidità per acquisto di merci e scorte di magazzino, pagamento di canoni
locazione, utenze, personale e altre spese generali; la data prevista di inizio intervento
è stata fissata al ... 2020 e quella di fine intervento al ... 2021.
Parere
Nel merito, alla luce di quanto rappresentato in istanza e della documentazione
fornita, si ritiene che la sovvenzione diretta sia destinata a supportare la gestione
ordinaria dell'impresa istante, in quanto destinata a ridurre l'impatto dei costi relativi
all'ordinaria operatività aziendale e quelli determinati dall'emergenza sanitaria causata
dall'epidemia Covid-19 e dalle misure di contenimento della stessa. A conferma di tale
conclusione si richiama, altresì, quanto sostenuto e documentato dalla società istante
circa l'utilizzo della sovvenzione al fine di pagare merci, canoni di locazione,
retribuzioni, ecc.
Sotto il profilo contabile, sono definiti "contributi in conto esercizio", con
conseguente rilevazione nella voce "A.5 - Altri ricavi e proventi" del Conto
economico, le erogazioni aventi «natura di integrazione dei ricavi dell'attività
caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei
relativi costi ed oneri». Inoltre, «I contributi in conto esercizio sono rilevati
nell'esercizio in cui e sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche
successivo all'esercizio al quale essi sono riferiti. Devono essere rilevati anche i
contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamita¿ naturali
come terremoti, inondazioni, ecc.)» (cfr. OIC 12, par. 56, lettera f).
QUADRO RS DEL MODELLO UNICO
Quesito
- inoltre, la sovvenzione diretta in questione non dovrà essere comunicata nella
sezione del quadro RS riservata agli aiuti di Stato della dichiarazione dei redditi
(modello SC2021), mentre andrà indicata nella nota integrativa del bilancio al 31
dicembre 2020.
Parere
Per quanto concerne il quesito volto ad avere conferma della non indicazione
della sovvenzione diretta nel quadro RS, sezione "Aiuti di Stato", del Modello di
dichiarazione dei redditi, si osserva quanto segue.
L'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, integralmente sostituito dalla
legge 29 luglio 2015, n. 115, ha apportato sostanziali modifiche in materia di
monitoraggio e controllo degli aiuti di Stato, istituendo presso il Ministero dello
sviluppo economico il «Registro nazionale degli aiuti di Stato» (RNA) e stabilendo
che esso venga utilizzato per effettuare le verifiche necessarie al rispetto dei divieti di
cumulo e di altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli
aiuti di Stato e degli aiuti «de minimis».
L'articolo 52 prevede che l'adempimento degli obblighi di utilizzazione del
Registro costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed
erogazione degli aiuti.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31
maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017, è stato
adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge n. 234 del
2012.
Il Registro nazionale degli aiuti di Stato è operativo dalla data di entrata in
vigore del Regolamento, ossia dal 12 agosto 2017.
Il predetto Regolamento distingue gli aiuti soggetti ad un procedimento di
concessione, disciplinati dagli articoli 8 e 9, dagli aiuti non subordinati all'emanazione
di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione la cui disciplina è
contenuta nell'articolo 10. A tale distinzione corrispondono differenti modalità di
registrazione dell'aiuto.
In caso di aiuti subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di
autorizzazione alla fruizione, è prevista un'attività preventiva sia da parte dell'Autorità
responsabile, che è tenuta ad iscrivere la misura agevolativa nel Registro nazionale
degli aiuti di Stato, sia da parte del Soggetto concedente, il quale, prima del rilascio del
provvedimento di concessione o di autorizzazione alla fruizione dell'aiuto, è tenuto
alla consultazione del Registro e alla indicazione nel provvedimento di concessione o
di autorizzazione del codice
identificativo rilasciato dal Registro.
Per gli aiuti di cui all'articolo 10 del Regolamento, gli obblighi di consultazione
del Registro e di registrazione dell'aiuto individuale sono assolti dall'Amministrazione
competente preposta alla fase di fruizione in un momento
successivo alla fruizione.
A norma dell'articolo 10, comma 1, del Regolamento, gli aiuti fiscali automatici
si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale dall'Agenzia delle entrate
nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione
fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.
La modalità di registrazione degli aiuti fiscali prevista dal comma 1 dell'articolo
10 del Regolamento si applica, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo anche agli
aiuti di Stato e agli aiuti «de minimis» subordinati all'emanazione di provvedimenti di
concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non
è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della
dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati (c.d. semi-automatici).
Le informazioni contenute nel prospetto RS della dichiarazione dei redditi sono
utilizzate dall'Agenzia delle entrate per la registrazione dell'aiuto individuale nel
Registro Nazionale degli Aiuti.
Pertanto, come illustrato nelle istruzioni per la compilazione del modello di
dichiarazione dei redditi, il prospetto RS - Aiuti di Stato «deve essere compilato dai
soggetti che nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione hanno
beneficiato di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti "de minimis") nonché di
quelli subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione
alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti
provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini
fiscali nella quale sono dichiarati, disciplinati dall'articolo 10 del Regolamento».
Quindi, in relazione al quesito posto dall'istante sulla necessità di compilare il
quadro RS, risulta dirimente la previa qualificazione della sovvenzione regionale, la
cui valutazione non rientra tra le competenze esercitabili in sede di interpello di questa
Agenzia.
Nella misura in cui la citata sovvenzione risulti non riconducibile nel novero
degli aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti "de minimis") ovvero non rientri tra
le ipotesi di aiuti fiscali subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o
di autorizzazione alla fruizione il cui importo non è determinabile nei predetti
provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini
fiscali nella quale sono dichiarati, disciplinati dall'articolo 10 del Regolamento
(elemento come già rappresentato che non rientra nelle competenze esercitabili in sede
di interpello), l'istante non sarà tenuto alla compilazione del menzionato quadro RS.
Gli