4177 - Sabatini, legge di Bilancio 2021

- Unica erogazione per le domande presentate dal 1° gennaio 2021;

- Rifinanziamento di 370mln

 

 

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (20G00202) (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2021

95. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.

69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,

le parole: «in piu' quote determinate con  il  medesimo  decreto.  In

caso di finanziamento di importo non superiore  a  200.000  euro,  il

contributo viene erogato in un'unica soluzione» sono sostituite dalle

seguenti: «in un'unica soluzione, secondo  le  modalita'  determinate

con il medesimo decreto».

96. Per le finalita' di cui al comma 95, l'autorizzazione di  spesa

di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.

69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,

e' integrata di 370 milioni di euro per l'anno 2021.