4175 - Le norme per il potenziamento dell'export contenute nella legge di bilancio 2021

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (20G00202) (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2021

Art.1

1142.  Per  il  potenziamento   dell'internazionalizzazione   delle
imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi: 
    a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo  2,  primo
comma, del decreto-legge 28 maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' incrementata di
1.085 milioni di euro per l'anno 2021 e di 140 milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2022 e 2023; 
    b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72,  comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementata di 465 milioni  di
euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2022 e 2023, per le finalita' di cui alla  lettera  d)  del  medesimo
comma; 
    c) all'articolo 48, comma 2, lettera  d),  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, le parole: «31  dicembre  2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2021».