Premessa: per l'attuazione occorre aspettare i decreti ministeriali
LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (20G00202) (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2021
…….
Art.1
…….
109. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico, il «Fondo per le piccole e medie imprese
creative», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022.
110. Le risorse del Fondo di cui al comma 109 sono utilizzate per:
a) promuovere nuova imprenditorialita' e lo sviluppo di imprese del
settore creativo, attraverso contributi a fondo perduto,
finanziamenti agevolati e loro combinazioni;
b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo
con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli
tradizionali, nonche' con le universita' e gli enti di ricerca, anche
attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di
voucher da destinare all'acquisto di servizi prestati da imprese
creative ovvero per favorire processi di innovazione;
c) sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la
sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio
esclusivo delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle piccole e medie imprese
innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.
33, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici
nazionali;
d) consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale
del settore creativo attraverso attivita' di analisi, studio,
promozione e valorizzazione.
111. Nell'ambito degli interventi previsti dal comma 110, lettere
a), c) e d), al fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza alle
caratteristiche dei territori, e' promossa la collaborazione con le
regioni, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi
programmi in materia.
112. Ai fini dei commi da 109 a 111, per «settore creativo» si
intende il settore che comprende le attivita' dirette allo sviluppo,
alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione
dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali,
artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle
relative all'architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei,
all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, la
televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi,
al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai
festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo,
all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla
pubblicita'.
113. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo,
sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi da 109 a
112, comprese quelle relative:
a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 109
tra gli interventi di cui al comma 110;
b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le
attivita' dei settori indicati al comma 111;
c) alle modalita' e ai criteri per la concessione delle
agevolazioni;
d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di
aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di
Stato;
e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonche'
alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 109, anche
volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.