4169 - Imposta di bollo su istanze per ottenimento di sussidi - Agenzia delle entrate risposta nr.37 dell.11.1.2021)

Risposta n. 37 del 11/01/2021
Interpello imposta di bollo su istanze per ottenimento sussidi - Soggetti danneggiati - Covid 19 - pdf

 

Il contributo a fondo perduto regionale è sussidio e la richiesta è senza bollo.

 

OGGETTO: interpello imposta di bollo su istanze per ottenimento sussidi - soggetti danneggiati - covid 19

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 
Con riferimento, all'imposta di bollo da corrispondere per la presentazione dell'istanza si osserva che essa è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 il quale si compone anche di due allegati, Allegato A e B. 
Nell'Allegato A sono elencati gli atti, documenti e registri che scontano l'imposta di bollo, mentre nell'Allegato B, denominato Tabella, sono indicate le esenzioni. 
Per quanto di interesse, occorre far rifermento all'articolo 8, comma 3, della Tabella che stabilisce l'esenzione dal bollo per le domande dirette ad ottenere « "sussidi, o per l'ammissione in istituti di beneficenza».
Al riguardo, si osserva che il Consiglio di Stato - sezione III- con il parere n. 656 espresso in data 13 maggio 1997, ha fatto luce sull'interpretazione del termine "sussidi " richiamato nell'articolo 8, comma 3 della tabella degli atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. 
In quella occasione il Consiglio di Stato ha, tra l'altro, precisato che "il termine 'sussidio', per la sua genericità, sarebbe potenzialmente suscettibile di ricomprendere non solo l'ipotesi di erogazione in aiuto di persone bisognose, ma anche fattispecie di più ampia portata relative a sovvenzioni in denaro e finanziamenti agevolati in favore di qualsiasi soggetto".
Pertanto, per stabilire se anche la domanda di aiuto prevista nella fattispecie in esame rientri nell'ambito applicativo della citata disposizione agevolativa, occorre esaminare il contesto normativo e regolamentare nel quale si inserire tale domanda.