4163 - Le modifiche al credito d'imposta R&S - art.1 comma 1064 della legge 30.12.2020 n.178

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (20G00202) (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2021

 

Art. 1

1064. All'articolo 1 della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 198, dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono inserite

le seguenti: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022»;

b) al comma 199, primo periodo, le  parole:  «reddito  d'impresa»

sono sostituite dalle seguenti: «reddito dell'impresa»;

c) al comma 200:

1) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole:  «Le  spese

previste dalla presente lettera» sono inserite le  seguenti:  «,  nel

caso di contratti stipulati con soggetti esteri,»;

2) alla lettera d),  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «con

soggetti terzi» sono inserite le seguenti: «residenti nel  territorio

dello Stato o»;

3)  alla  lettera  e),  le  parole:  «delle  maggiorazioni  ivi

previste» sono sostituite dalle seguenti:  «della  maggiorazione  ivi

prevista»;

d) al comma 201:

1) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole:  «Le  spese

previste dalla presente lettera» sono inserite le  seguenti:  «,  nel

caso di contratti stipulati con soggetti esteri,»;

2) alla lettera d), dopo le parole: «delle spese  di  personale

indicate alla lettera a)» sono inserite le  seguenti:  «ovvero  delle

spese ammissibili indicate alla lettera c)»;

e) al comma 202:

1) alla lettera b), dopo le  parole:  «beni  materiali  mobili»

sono inserite le seguenti: «e ai software»;

2) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole:  «Le  spese

previste dalla presente lettera» sono inserite le  seguenti:  «,  nel

caso di contratti stipulati con soggetti esteri,»;

3)  alla  lettera  d),  secondo  periodo,  le   parole:   «sono

ammissibili a  condizione  che  i  soggetti»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «, nel caso di contratti  stipulati  con  soggetti  esteri,

sono ammissibili a condizione che tali soggetti»;

f) al comma 203:

1) al primo periodo, le parole: «12 per cento» sono  sostituite

dalle seguenti: «20 per cento» e le parole: «3 milioni di euro»  sono

sostitute dalle seguenti: «4 milioni di euro»;

2) al secondo periodo, le parole: «6 per cento» sono sostituite

dalle seguenti: «10 per cento» e le parole:  «1,5  milioni  di  euro»

sono sostitute dalle seguenti: «2 milioni di euro»;

3) al terzo periodo, le parole: «6 per cento»  sono  sostituite

dalle seguenti: «10 per cento» e le parole:  «1,5  milioni  di  euro»

sono sostitute dalle seguenti: «2 milioni di euro»;

4) al quarto periodo, le parole: «10 per cento» sono sostituite

dalle seguenti: «15 per cento» e le parole:  «1,5  milioni  di  euro»

sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro»;

g) al comma 206, primo  periodo,  dopo  le  parole:  «redigere  e

conservare  una  relazione  tecnica»   e'   inserita   la   seguente:

«asseverata»;

h) al comma 207 sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «I

termini e le modalita' di svolgimento di tali attivita' collaborative

sono fissati con apposita convenzione tra l'Agenzia delle  entrate  e

il Ministero  dello  sviluppo  economico,  nella  quale  puo'  essere

prevista un'analoga forma di collaborazione anche in  relazione  agli

interpelli   presentati   all'Agenzia   delle   entrate   ai    sensi

dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n.

212, aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito d'imposta

per i suddetti investimenti. Per l'espletamento  delle  attivita'  di

propria competenza, il Ministero dello sviluppo economico puo'  anche

avvalersi   di   soggetti    esterni    con    competenze    tecniche

specialistiche»;

i) al comma 210,  primo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le

seguenti parole: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022»;

l) dopo il comma 210 e' inserito il seguente:

«210-bis. Per il periodo in corso al 31  dicembre  2020  e  fino  a

quello in corso  al  31  dicembre  2023,  ai  fini  della  disciplina

prevista dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge  27  dicembre

2017, n. 205, sono ammissibili i  costi  previsti  dall'articolo  31,

paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del

17 giugno 2014».