LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (20G00202) (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2021
Art. 1
1064. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 198, dopo le parole: «31 dicembre 2019» sono inserite
le seguenti: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022»;
b) al comma 199, primo periodo, le parole: «reddito d'impresa»
sono sostituite dalle seguenti: «reddito dell'impresa»;
c) al comma 200:
1) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: «Le spese
previste dalla presente lettera» sono inserite le seguenti: «, nel
caso di contratti stipulati con soggetti esteri,»;
2) alla lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «con
soggetti terzi» sono inserite le seguenti: «residenti nel territorio
dello Stato o»;
3) alla lettera e), le parole: «delle maggiorazioni ivi
previste» sono sostituite dalle seguenti: «della maggiorazione ivi
prevista»;
d) al comma 201:
1) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: «Le spese
previste dalla presente lettera» sono inserite le seguenti: «, nel
caso di contratti stipulati con soggetti esteri,»;
2) alla lettera d), dopo le parole: «delle spese di personale
indicate alla lettera a)» sono inserite le seguenti: «ovvero delle
spese ammissibili indicate alla lettera c)»;
e) al comma 202:
1) alla lettera b), dopo le parole: «beni materiali mobili»
sono inserite le seguenti: «e ai software»;
2) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: «Le spese
previste dalla presente lettera» sono inserite le seguenti: «, nel
caso di contratti stipulati con soggetti esteri,»;
3) alla lettera d), secondo periodo, le parole: «sono
ammissibili a condizione che i soggetti» sono sostituite dalle
seguenti: «, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri,
sono ammissibili a condizione che tali soggetti»;
f) al comma 203:
1) al primo periodo, le parole: «12 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «20 per cento» e le parole: «3 milioni di euro» sono
sostitute dalle seguenti: «4 milioni di euro»;
2) al secondo periodo, le parole: «6 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «10 per cento» e le parole: «1,5 milioni di euro»
sono sostitute dalle seguenti: «2 milioni di euro»;
3) al terzo periodo, le parole: «6 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «10 per cento» e le parole: «1,5 milioni di euro»
sono sostitute dalle seguenti: «2 milioni di euro»;
4) al quarto periodo, le parole: «10 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «15 per cento» e le parole: «1,5 milioni di euro»
sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro»;
g) al comma 206, primo periodo, dopo le parole: «redigere e
conservare una relazione tecnica» e' inserita la seguente:
«asseverata»;
h) al comma 207 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I
termini e le modalita' di svolgimento di tali attivita' collaborative
sono fissati con apposita convenzione tra l'Agenzia delle entrate e
il Ministero dello sviluppo economico, nella quale puo' essere
prevista un'analoga forma di collaborazione anche in relazione agli
interpelli presentati all'Agenzia delle entrate ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n.
212, aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito d'imposta
per i suddetti investimenti. Per l'espletamento delle attivita' di
propria competenza, il Ministero dello sviluppo economico puo' anche
avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche
specialistiche»;
i) al comma 210, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022»;
l) dopo il comma 210 e' inserito il seguente:
«210-bis. Per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a
quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della disciplina
prevista dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, sono ammissibili i costi previsti dall'articolo 31,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del
17 giugno 2014».