4162 - Bonus pubblicità, due anni di proroga solo per gli investimenti sulla carta stampata; contributo sempre del 50% (Art.1, comma 608 della legge di bilancio)
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La novità per il 2021 e 2022 è rappresentata dall'esclusione degli investimenti effettuati sulle emettenti televisive e radiofoniche.
LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. (20G00202) (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2021
Art. 1
608. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 57-bis del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, e' inserito il seguente:
«1-quater. Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta di cui al
comma 1 e' concesso, ai medesimi soggetti ivi previsti, nella misura
unica del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari
effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato
digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022. Alla copertura del relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1
della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota
spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini della
concessione del credito d'imposta si applicano le disposizioni del
comma 1-ter del presente articolo e del regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per
le finalita' di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione, di cui al citato articolo 1 della
legge n. 198 del 2016, e' incrementato di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2021 e 2022».