4154 - Credito d'imposta R&S - Sanzioni per il credito inesistente (Circolare nr.31 del 23.12.2020)

Circolare n. 31 del 23/12/2020

Gestione degli interpelli che involgono anche questioni tecniche di competenza di altre Amministrazioni e determinazione dei termini per l’effettuazione dei controlli sui crediti agevolativi (o su taluni crediti o sul credito ricerca e sviluppo) - pdf

 

Nelle ipotesi di contestazione di crediti inesistenti trova applicazione la

sanzione di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997

secondo cui «Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il

pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per

13 cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma,

in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16,

comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si

intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il

presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante

controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Fermo restando che per tale sanzione non è applicabile la definizione

agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto

legislativo n. 472 del 1997, si rammenta che:

- il contribuente può beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista

dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 (cd. ravvedimento),

anche successivamente alla constatazione della violazione, ma comunque

prima che sia stato notificato l’atto di recupero;

- i competenti Uffici, in ragione delle «circostanze che rendono manifesta la

sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la

sanzione», potranno applicare la predetta sanzione riducendo sino la stessa

alla metà del minimo edittale, ai sensi del comma 4 all'articolo 7 del decreto

legislativo n. 472 del 1997