Circolare n. 31 del 23/12/2020
Nelle ipotesi di contestazione di crediti inesistenti trova applicazione la
sanzione di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997
secondo cui «Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il
pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per
13 cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma,
in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16,
comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si
intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il
presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante
controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
Fermo restando che per tale sanzione non è applicabile la definizione
agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto
legislativo n. 472 del 1997, si rammenta che:
- il contribuente può beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista
dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 (cd. ravvedimento),
anche successivamente alla constatazione della violazione, ma comunque
prima che sia stato notificato l’atto di recupero;
- i competenti Uffici, in ragione delle «circostanze che rendono manifesta la
sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la
sanzione», potranno applicare la predetta sanzione riducendo sino la stessa
alla metà del minimo edittale, ai sensi del comma 4 all'articolo 7 del decreto
legislativo n. 472 del 1997