Circolare n. 31 del 23/12/2020
Oggetto: Gestione degli interpelli che involgono anche questioni tecniche di
competenza di altre Amministrazioni e determinazione dei termini
per l’effettuazione dei controlli sui crediti agevolativi (o su taluni
crediti o sul credito ricerca e sviluppo)
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2.1 Gestione delle istanze che presuppongono l’espletamento di accertamento tecnico Alla luce delle considerazioni di cui sopra, in un’ottica finalizzata alla gestione efficiente, efficace ed economica delle istanze di interpello aventi ad oggetto esclusivamente la riconducibilità di una determinata attività all’ambito applicativo della disciplina agevolativa, configurando, nella sostanza, una richiesta di un parere tecnico nell’accezione sopra descritta, sono escluse dall’area di applicazione dell’interpello, in quanto l’istruttoria richiederebbe specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale che rientrano nell’ambito 8 operativo di altre amministrazioni, trovando, quindi, applicazione il chiarimento di portata generale contenuto nella citata circolare n. 9/E del 2016 (cfr. paragrafo 4.3.1).
2.2 Decorrenza degli effetti connessi ai chiarimenti resi con il presente
documento
Le indicazioni contenute nel paragrafo precedente si renderanno
applicabili alle istanze presentate a partire dalla data di pubblicazione del
presente documento di prassi, dovendosi ritenere superati, al riguardo, i
chiarimenti precedentemente forniti dalla scrivente1
in relazione alla gestione
delle istanze di interpello aventi ad oggetto il credito d'imposta per la ricerca e
sviluppo di cui al citato articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145.
2.3 Ambito di applicazione (esempi)
Come accennato, le considerazioni illustrate in precedenza sono da
intendersi riferite a tutte le istanze d’interpello in materia agevolativa che
presuppongono per la loro corretta valutazione conoscenze di natura tecnica,
giuridica e/o fattuale, non di competenza dell’Agenzia; pertanto, oltre alle istanze
1 Circolare n. 5/E del 16 maggio 2016; Circolare n. 13/E del 27 aprile 2017.
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aventi ad oggetto il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui
all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 di cui ai paragrafi precedenti, i
chiarimenti forniti con il presente documento rilevano anche per:
- il credito di imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design di cui
all’articolo 1, commi 198 - 208, della legge di bilancio 2020;
- il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali
tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232) e
in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0
(allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo
1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), come novellati dai
commi da 185 a 197 della Legge n. 160 del 2019 (di seguito, legge di
bilancio 2020);
- il credito d’imposta formazione 4.0, di cui all’articolo 1, commi da 46 a
56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come da ultimo modificato dai
commi 210-217 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020;
- il credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, di cui
all’articolo 1, commi 98-108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- gli incentivi agli investimenti in start up innovative di cui all’articolo 29
del decreto legge 18 ottobre 2012, numero 179, convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive
modifiche, anche se operano con strumenti diversi dal credito d’imposta;
- credito d’imposta per le attività di consulenza relative al processo di
quotazione delle PMI, ai sensi dell’articolo 1, commi da 89 a 92, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205.