4153 - Interpelli, dal 23 dicembre l'agenzia delle entrate non risponde di questioni tecniche (Circolare n.31 del 23.12.2020)

 

Circolare n. 31 del 23/12/2020

Gestione degli interpelli che involgono anche questioni tecniche di competenza di altre Amministrazioni e determinazione dei termini per l’effettuazione dei controlli sui crediti agevolativi (o su taluni crediti o sul credito ricerca e sviluppo) - pdf

 

 

FISCOOGGI 23.12.2020

Oggetto: Gestione degli interpelli che involgono anche questioni tecniche di

competenza di altre Amministrazioni e determinazione dei termini

per l’effettuazione dei controlli sui crediti agevolativi (o su taluni

crediti o sul credito ricerca e sviluppo)

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2.1 Gestione delle istanze che presuppongono l’espletamento di accertamento tecnico Alla luce delle considerazioni di cui sopra, in un’ottica finalizzata alla gestione efficiente, efficace ed economica delle istanze di interpello aventi ad oggetto esclusivamente la riconducibilità di una determinata attività all’ambito applicativo della disciplina agevolativa, configurando, nella sostanza, una richiesta di un parere tecnico nell’accezione sopra descritta, sono escluse dall’area di applicazione dell’interpello, in quanto l’istruttoria richiederebbe specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale che rientrano nell’ambito 8 operativo di altre amministrazioni, trovando, quindi, applicazione il chiarimento di portata generale contenuto nella citata circolare n. 9/E del 2016 (cfr. paragrafo 4.3.1).

2.2 Decorrenza degli effetti connessi ai chiarimenti resi con il presente

documento

Le indicazioni contenute nel paragrafo precedente si renderanno

applicabili alle istanze presentate a partire dalla data di pubblicazione del

presente documento di prassi, dovendosi ritenere superati, al riguardo, i

chiarimenti precedentemente forniti dalla scrivente1

in relazione alla gestione

delle istanze di interpello aventi ad oggetto il credito d'imposta per la ricerca e

sviluppo di cui al citato articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145.


2.3 Ambito di applicazione (esempi)

Come accennato, le considerazioni illustrate in precedenza sono da

intendersi riferite a tutte le istanze d’interpello in materia agevolativa che

presuppongono per la loro corretta valutazione conoscenze di natura tecnica,

giuridica e/o fattuale, non di competenza dell’Agenzia; pertanto, oltre alle istanze

1 Circolare n. 5/E del 16 maggio 2016; Circolare n. 13/E del 27 aprile 2017.

10

aventi ad oggetto il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui

all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 di cui ai paragrafi precedenti, i

chiarimenti forniti con il presente documento rilevano anche per:

- il credito di imposta ricerca, sviluppo, innovazione e design di cui

all’articolo 1, commi 198 - 208, della legge di bilancio 2020;

- il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali

tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232) e

in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0

(allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo

1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205), come novellati dai

commi da 185 a 197 della Legge n. 160 del 2019 (di seguito, legge di

bilancio 2020);

- il credito d’imposta formazione 4.0, di cui all’articolo 1, commi da 46 a

56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come da ultimo modificato dai

commi 210-217 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020;

- il credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, di cui

all’articolo 1, commi 98-108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

- gli incentivi agli investimenti in start up innovative di cui all’articolo 29

del decreto legge 18 ottobre 2012, numero 179, convertito con

modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive

modifiche, anche se operano con strumenti diversi dal credito d’imposta;

- credito d’imposta per le attività di consulenza relative al processo di

quotazione delle PMI, ai sensi dell’articolo 1, commi da 89 a 92, della

legge 27 dicembre 2017, n. 205.