4152 - Credito d'imposta R&S - Il credito inesistente può essere contestato entro 8 dall'utilizzo (Agenzia delle Entrate - circolare n.31/e del 23.12.2020)

Circolare n. 31 del 23/12/2020

Gestione degli interpelli che involgono anche questioni tecniche di competenza di altre Amministrazioni e determinazione dei termini per l’effettuazione dei controlli sui crediti agevolativi (o su taluni crediti o sul credito ricerca e sviluppo) - pdf

 

 

FISCOOGGI 23.12.2020

Oggetto: Gestione degli interpelli che involgono anche questioni tecniche di competenza di altre Amministrazioni e determinazione dei termini per l’effettuazione dei controlli sui crediti agevolativi (o su taluni crediti o sul credito ricerca e sviluppo)


Per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi

dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, infatti, l’articolo 27,

12 comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dispone che «[…] l'atto di cui

all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, emesso a

seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento

unificato […], deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre

dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo».