Circolare n. 31 del 23/12/2020
Oggetto: Gestione degli interpelli che involgono anche questioni tecniche di competenza di altre Amministrazioni e determinazione dei termini per l’effettuazione dei controlli sui crediti agevolativi (o su taluni crediti o sul credito ricerca e sviluppo)
Per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi
dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, infatti, l’articolo 27,
12 comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dispone che «[…] l'atto di cui
all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, emesso a
seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento
unificato […], deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo».