ART. 100 (Misure a sostegno dell’informazione e dell’editoria)
1. All’articolo 57-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto il seguente comma:
“1. quater. Per gli anni 2021 e 2022 e 2023, il credito d’imposta di cui al comma 1 all’articolo 57-bis, comma
1-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli
investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il limite massimo di
50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 2023, che costituisce tetto di spesa. Alla copertura
del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198,
nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini della concessione del credito
d'imposta si applicano le disposizioni di cui al all’articolo 57-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, e le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
maggio 2018, n. 90. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato nella misura di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 2023.”.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Al fine di assicurare continuità al quadro degli strumenti a sostegno della ripresa delle imprese editoriali,
l’articolo dispone il rifinanziamento e la proroga di alcune misure temporanee di sostegno alla filiera della
stampa in scadenza al 31 dicembre 2020, con particolare riguardo a quelle introdotte o modificate dai decreti
cd Cura Italia (D.L. n. 18/2020), Rilancio (D.L. n. 34/2020) e Agosto (D.L. n. 104/2020).
Il comma 1, in particolare, interviene sulla disciplina di cui all’articolo 57-bi, del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, introdotta dal decreto cd Cura Italia (art. 98, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18), introducendo il
comma 1 quater per fronteggiare la caduta degli investimenti pubblicitari delle imprese su giornali e televisioni
per effetto della crisi da COVID-19.
In considerazione della perdurante condizione di crisi del settore editoriale, la norma dispone la proroga per il
biennio 2021-2022, del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e
periodici, anche online, secondo il regime speciale introdotto per il 2020, entro il medesimo tetto di spesa pari
a 50 milioni di euro annui.
Nelle more del consolidamento dei dati relativi alle domande presentate per l’annualità 2020 secondo il nuovo
regime di computo introdotto in corso d’anno, si mantiene prudenzialmente inalterato il tetto di spesa già
previsto.
Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del
Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n.
198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini della concessione del
credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all’articolo 57-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, e le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
maggio 2018, n. 90. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato nella misura di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.