4144 - Bozza della legge di Bilancio 2021 - Art. 100 comma 1 Bonus Pubblicità

ART. 100 (Misure a sostegno dell’informazione e dell’editoria)

1. All’articolo 57-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla

legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto il seguente comma:

“1. quater. Per gli anni 2021 e 2022 e 2023, il credito d’imposta di cui al comma 1 all’articolo 57-bis, comma

1-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,

è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli

investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il limite massimo di

50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 2023, che costituisce tetto di spesa. Alla copertura

del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il

pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198,

nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini della concessione del credito

d'imposta si applicano le disposizioni di cui al all’articolo 57-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 aprile

2017, n. 50, e le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16

maggio 2018, n. 90. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione

dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato nella misura di 50

milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 2023.”.

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Al fine di assicurare continuità al quadro degli strumenti a sostegno della ripresa delle imprese editoriali,

l’articolo dispone il rifinanziamento e la proroga di alcune misure temporanee di sostegno alla filiera della

stampa in scadenza al 31 dicembre 2020, con particolare riguardo a quelle introdotte o modificate dai decreti

cd Cura Italia (D.L. n. 18/2020), Rilancio (D.L. n. 34/2020) e Agosto (D.L. n. 104/2020).

Il comma 1, in particolare, interviene sulla disciplina di cui all’articolo 57-bi, del decreto-legge 24 aprile 2017,

n. 50, introdotta dal decreto cd Cura Italia (art. 98, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18), introducendo il

comma 1 quater per fronteggiare la caduta degli investimenti pubblicitari delle imprese su giornali e televisioni

per effetto della crisi da COVID-19.

In considerazione della perdurante condizione di crisi del settore editoriale, la norma dispone la proroga per il

biennio 2021-2022, del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e

periodici, anche online, secondo il regime speciale introdotto per il 2020, entro il medesimo tetto di spesa pari

a 50 milioni di euro annui.

Nelle more del consolidamento dei dati relativi alle domande presentate per l’annualità 2020 secondo il nuovo

regime di computo introdotto in corso d’anno, si mantiene prudenzialmente inalterato il tetto di spesa già

previsto.

Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del

Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n.

198, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini della concessione del

credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all’articolo 57-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 aprile

2017, n. 50, e le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16

maggio 2018, n. 90. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione

dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato nella misura di 50

milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.