Disegno di legge di bilancio 2021 (bozza del 16/11/2020)
ART. 28. (Proroga credito di imposta investimenti nel Mezzogiorno 2022)
1. All’articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 98, primo periodo, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2022”;
b) il comma 108, primo periodo, è sostituito dal seguente: “Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e in 1.053,9 milioni di euro per l’anno 2021; i predetti importi sono corrispondentemente iscritti in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.”. Disegno di legge di bilancio 2021 – Articolato 16 novembre 2020 ore 11.40 27
2. Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, Programmazione 2021-2027, è ridotto di 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.
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Relazione illustrativa
L'articolo proroga al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, introdotto dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.