(2742) Incentivi per impianti solari fotovoltaici - Rimozione Amianto ( Art.14 - Decreto 5 Maggio 2011)
Art. 3 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
............................ g) impianto fotovoltaico realizzato su un edificio: è l'impianto i cui moduli sono posizionati sugli edifici secondo le modalità individuate in allegato 2; .............................
Art. 14 (Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici) 1 La componente incentivante della tariffa individuata sulla base dellallegato 5 è incrementata con le modalit di cui allarticolo 12, comma 3, e con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale: a) del 5% per gli impianti fotovoltaici diversi da quelli di cui allarticolo 3, comma 1, lettera g), qualora i medesimi impianti siano ubicati in zone classificate alla data di entrata in vigore del presente decreto dal pertinente strumento urbanistico come industriali, miniere, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati come definiti dallarticolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni; b) del 5% per i piccoli impianti, realizzati da comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti sulla base dellultimo censimento Istat effettuato prima della data di entrata in esercizio dei medesimi impianti, dei quali i predetti comuni siano soggetti responsabili; c) di 5 centesimi di euro/kWh per gli impianti di cui allarticolo 3, comma 1, lettera g), installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto; d) del 10% per gli impianti il cui costo di investimento di cui allarticolo 3, comma 1, lettera b) per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata allinterno della Unione Europea.