(2742) Incentivi per impianti solari fotovoltaici - Rimozione Amianto ( Art.14 - Decreto 5 Maggio 2011)

(2742)  Incentivi per impianti solari fotovoltaici - Rimozione Amianto ( Art.14 -  Decreto 5 Maggio 2011)

 

 

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

............................

g) impianto fotovoltaico realizzato su un edificio: è l'impianto i cui moduli sono posizionati sugli

edifici secondo le modalità individuate in allegato 2;

.............................

Art. 14

(Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici)

1 La componente incentivante della tariffa individuata sulla base dellallegato 5 è incrementata con le

modalit di cui allarticolo

12, comma 3, e con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale:

a) del 5% per gli impianti fotovoltaici diversi da quelli di cui allarticolo 3, comma 1, lettera g),

qualora i medesimi impianti siano ubicati in zone classificate alla data di entrata in vigore del

presente decreto dal pertinente strumento urbanistico come industriali, miniere, cave o

discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati come definiti

dallarticolo 240

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

b) del 5% per i piccoli impianti, realizzati da comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti

sulla base dellultimo censimento Istat effettuato prima della data di entrata in esercizio dei

medesimi impianti, dei quali i predetti comuni siano soggetti responsabili;

c) di 5 centesimi di euro/kWh per gli impianti di cui allarticolo 3, comma 1, lettera g), installati

in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;

d) del 10% per gli impianti il cui costo di investimento di cui allarticolo 3, comma 1, lettera b)

per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile

ad una produzione realizzata allinterno della Unione Europea.