QUESITO
La società ALFA (di seguito l'istante) che opera nel settore edile con esercizio
dell'attività di trasporto di merci su strada, (codice Ateco 49.41.00), ha chiesto alla
scrivente un parere se l'acquisto di due beni strumentali- un'autobetoniera ed una
betonpompa - possa rientrare nell'ambito oggettivo di cui all'Allegato A della legge 11
dicembre 2016, n. 232, ai fini della fruizione del relativo credito d'imposta di cui
all'articolo 1, commi 184-197, della Legge n.160 del 2019 (Legge di bilancio 2020).
PARERE
MiSE n. 4/E del 30 marzo 2017, riferita alla precedente disciplina dell'iper
ammortamento, ma i cui criteri generali devono considerarsi valevoli anche agli
effetti del nuovo credito d'imposta, si precisa che il citato comma 189 dell'art. 1 della
legge n. 160 del 2019 può applicarsi agli investimenti descritti dalla società istante
limitatamente alla parte qualificabile alla stregua di "macchina" ai sensi della c.d.
"Direttiva Macchine" ("Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE
(rifusione)"); vale a dire, nel caso di specie, al costo riferibile all'insieme delle
componenti ed attrezzature idonee a realizzare lo specifico "lavoro" di carico e
scarico dei materiali di impiego dell'attività edilizia (calcestruzzo preconfezionato) e
che, inoltre, possono completare, anche durante il loro spostamento su mezzi di
trasporto, il ciclo produttivo del calcestruzzo.
A questi effetti, peraltro, non è comunque di ostacolo la circostanza che tali
componenti e attrezzature siano installate su di un bene che si qualifica come
"veicolo" ai sensi della definizione di cui alla Direttiva 46/2007/CE2 (Direttiva
quadro per le disposizioni in materia di "omologazione dei veicoli a motore e dei loro
rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli") -
nella quale è stata rifusa la precedente direttiva 70/156/CE - e che, in quanto tale,
come chiarito nella citata circolare Agenzia Entrate - MiSE n. 4/E del 30 marzo 2017
(vedasi, in particolare, la parte terza, paragrafo 11, punto elenco 11), escluso in via di
principio dalla disciplina agevolativa.