PARERE
.....MiSE n. 4/E del 30 marzo 2017, riferita alla precedente disciplina dell'iperammortamento,
ma i cui criteri generali devono considerarsi valevoli anche agli
effetti del nuovo credito d'imposta, si precisa che il citato comma 189 dell'art. 1 della
legge n. 160 del 2019 può applicarsi agli investimenti descritti dalla società istante
limitatamente alla parte qualificabile alla stregua di "macchina" ai sensi della c.d.
Direttiva Macchine1; vale a dire, alle componenti e alle attrezzature idonee a
realizzare lo specifico "lavoro" di raccolta e compattazione dei rifiuti (nel caso degli
autocompattatori) ovvero di lavaggio/spazzatura delle strade (nel caso delle
autospazzatrici). A questi effetti, peraltro, non è comunque di ostacolo la circostanza
che tali componenti e attrezzature siano installate su di un bene che si qualifica come
"veicolo" ai sensi della definizione di cui all'art. 1 della Direttiva 46/2007/CE e che, in
quanto tale, come chiarito nella citata circolare Agenzia Entrate - MiSE n. 4/E del 30
marzo 2017 (vedasi, in particolare, la parte terza, paragrafo 11, punto elenco 11),
sarebbe escluso in via di principio dalla disciplina agevolativa.