(2741) Fotovoltaico - Cosa dice il Quarto Conto Energia sulla cumulabilità degli incentivi per il fotovoltaico (Art.5 del Decreto 5 Maggio 2011)

 

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Ultima modifica il Giovedì, 10 Novembre 2011 17:42 |    | Visite: 2958

Cosa dice il Quarto Conto Energia sulla cumulabilità degli incentivi per il fotovoltaico

La cumulabilità delle tariffe incentivanti del quarto conto energia è ammessa, salvo alcuni casi particolari, principalmente con (art. 5 decreto):

a) contributi in conto capitale (ossia contributi per la realizzazione dell'impianto, a prescindere dalla sua produzione energetica, ndr) in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 20 kW (cioè impianti fino a 20 kWp, ndr);

b) contributi in conto capitale (cioè finalizzati a realizzare l'impianto, ndr) fino al 60% del costo di investimento (ossia del costo di realizzazione, ndr) per impianti fotovoltaici che siano realizzati su

    • scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell'edificio scolastico
    • strutture sanitarie pubbliche e su superfici ed immobili di strutture militaripenitenziarie, ovvero su superfici e immobili o loro pertinenze di proprietà di enti locali o di regioni e province autonome;

 

c) contributi in conto capitale (anche qui, contributi per costruire l'impianto, inclusi i costi di progettazione, ndr) in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su edifici pubblici diversi da quelli di cui alle lettera a) e b), ovvero su edifici di proprietà di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (meglio note come ONLUS, ndr) che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, ed il cui soggetto responsabile sia l'ente pubblico o l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale;

d) contributi in conto capitale (di nuovo: per realizzare l'impianto, ndr) in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all'interno di siti contaminati come definiti dall'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico sull'Ambiente, ndr) e s.m.i., purché il soggetto responsabile dell'impianto assuma la diretta responsabilità delle preventive operazioni di bonifica; i predetti contributi non sono cumulabili con il premio di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) (cioè impianti su cave, discarice, ecc., piccoli comuni, rimozione eternit e origine europea deiu materiali, ndr);

e) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (ossia integrati negli edifici secondo le linee guida uscite di recente e disponibili sul sito del GSE nella sezione quarto conto energia - documentazione, come guida alle applicazioni innovative ...);

f) contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione (cosa che non era incentivata fino ad inizio 2011, ndr);

g) finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell'articolo 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

h) benefici conseguenti all'accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome.

2. Fermo restando il diritto al beneficio della riduzione dell'imposta sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto non sono applicabili qualora, in relazione all'impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali.

3. Non possono accedere alle tariffe di cui al presente decreto gli impianti che hanno beneficiato delle tariffe incentivanti introdotte dai decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio

2007 e 6 agosto 2010.

4. Dal 1° gennaio 2013, si applicano le condizioni di cumulabilità degli incentivi secondo le modalità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011, come definite con i decreti attuativi di cui

all'articolo 24, comma 5, dello stesso decreto.

5. Per gli impianti di cui ai titoli II, III e IV le tariffe incentivanti sono aggiuntive ai seguenti benefici, alternativi fra loro:

a) il meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti ammessi, ferma restando la deroga di cui all'articolo 355, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le modalità e condizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 186/09 11 del 9 dicembre 2009. Tale disciplina continua ad applicarsi anche dopo il termine del periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui al presente decreto;

b) il ritiro con le modalità e alle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero la cessione al mercato.

6. Le tariffe incentivanti sono aggiuntive ai benefici di cui alle lettere a) e b) del comma 5, limitatamente agli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012 

Prime conclusioni

Ferma restando la necessità di un ulteriore approfondimento che sarà sviluppata in un prossimo articolo, sono evidenti tre aspetti:

  • impianti molto piccoli (fino a 20 kWp) possono usufruire di contributi in conto capitale;
  • la cumulabilità è ammessa praticamente in molti casi di utilità pubblica o sociale;
  • la cumulabilità terminerà entro il 2012

A fronte di queste considerazioni è fondamentale muoversi rapidamente se si ha intenzione di fruire dei vantaggi della cumulabilità perchè il dicembre 2012 (visti i tempi medi di erogazione dei contributi) è molto, forse troppo, vicino.

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