Risposta n. 361 del 16/09/2020
OGGETTO: Articolo 120 decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34. Spese per l'acquisto e l'installazione di un ulteriore ascensore.
Con la circolare del 10 luglio 2020, n. 20, inoltre, sono stati forniti i primi
chiarimenti in relazione all'agevolazione qui in esame. In particolare, al paragrafo 2.1.
la circolare precisa che gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle
prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del
virus SARS-CoV-2, tra cui rientrano espressamente:
a) quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la
realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l'acquisto di
arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla
riapertura o alla ripresa dell'attività, fermo restando il rispetto della disciplina
Pagina 3 diurbanistica;
b) gli interventi per l'acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle
attività commerciali in sicurezza (cosiddetti "arredi di sicurezza").
Nel rispetto della ratio legis, inoltre, la circolare chiarisce che è necessario che le tipologie di interventi agevolabili di cui al punto 1 siano stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.
Ciò premesso, l'acquisto e l'installazione di un ulteriore ascensore che non rientra tra gli interventi espressamente menzionati al punto sub a), non è riconducibile nemmeno alle ipotesi di cui al punto sub b).