4077 - Credito d'imposta Sisma: Bene agevolato non presente nell'unità produttiva (Agenzia delle Entrate - Risposta n.252 del 6/8/2020)

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OGGETTO: Articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Nesso funzionale sufficientemente stringente tra la struttura produttiva,

ubicata nelle zone agevolate, e i luoghi in cui il bene produttivo acquistato

viene effettivamente utilizzato.

 

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La società ritiene agevolabili tali investimenti in macchinari informatizzati

(distributori di ..., raccoglitori di ..., antenne, palmari tags...) anche se utilizzati al di

fuori della Regione Beta, in quanto gli stessi hanno comunque la finalità di

incrementare la capacità produttiva e l'efficienza dello stabilimento di xxxxxxxx, il

quale, viene sottolineato, continua ad avere una piena centralità sul piano operativo e

gestionale, tenendo conto anche del ritorno in termini di nuove acquisizioni di appalti

legati alla maggiore qualità del servizio erogato e di un incremento del fatturato del

sito produttivo.

Pertanto, la società ritiene di poter fruire dell'agevolazione in relazione agli

investimenti sopra descritti ed intende, quindi, presentare l'istanza per richiedere il

credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, di cui all'articolo 1, commi 98-

108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in quanto tali macchinari rientrano nelle

dotazioni utilizzate nell'unità produttiva di xxxxxxxx.

 

 

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Tanto premesso, tenuto conto che il credito di imposta spetta esclusivamente per

investimenti in beni strumentali nuovi, vale a dire macchinari, impianti e attrezzature

varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture

produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata,

Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, in linea generale il beneficio non

riguarda investimenti realizzati ed utilizzati in altre aree del Paese.

Tuttavia, si ritiene sia possibile accedere al credito di imposta in questione in

presenza di un dimostrabile nesso funzionale sufficientemente stringente tra la

struttura produttiva, ubicata nelle zone agevolate, e i luoghi in cui il bene produttivo

acquistato viene effettivamente utilizzato.

Solo in presenza di uno stretto vincolo di connessione funzionale tra bene

agevolabile e struttura produttiva situata in uno dei territori agevolabili, infatti,

l'investimento contribuisce alla crescita di tale struttura produttiva e può essere

considerato come sua mera diramazione, a prescindere dalla presenza fisica dello

stesso in azienda (cfr. risoluzione n. 118/E del 22 dicembre 2016).

A tal fine occorre, quindi, che il soggetto istante mantenga in ogni caso il

possesso del bene anche quando quest'ultimo viene utilizzato presso strutture

localizzate al di fuori dei territori agevolabili, sopportandone i rischi relativi (guasti,

responsabilità civile verso terzi, ec..) e servendosi di proprio personale per il suo

utilizzo.

Ciò premesso, in relazione al caso di specie, nel presupposto che i beni oggetto

della presente istanza siano parte integrante di un un progetto di investimento iniziale

per cui gli stessi hanno comunque la finalità di incrementare la capacità produttiva e

l'efficienza dello stabilimento di xxxxxxxx e che il possesso dei macchinari

automatizzati ed i relativi rischi siano attribuiti all'istante - elementi come già precisato

non verificabili in sede di istanza di interpello - sembra potersi dire esistente il

descritto "vincolo di connessione funzionale", ferma restando l'esclusività del

funzionamento di tale beni con il presidio di xxxxxxxx. Di contro, qualora anche solo

uno dei predetti elementi non risulti in fatto realizzato, non può considerarsi valido il

presente parere, con la conseguenza che non potranno prodursi gli effetti di cui al

menzionato articolo 11 della legge n. 212 del 2000.