Risposta n. 251 del 6/8/2020
OGGETTO: Articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Cause di rideterminazione del credito d'imposta per investimenti nel mezzogiorno.
Parere dell'agenzia delle entrate
Ciò posto, nel caso di specie, l'istante dichiara di voler trasferire il punto vendita
(struttura produttiva), in cui sono presenti i beni agevolati dal comune di BETA e nella
quale si svolge l'attività di ..., a una nuova struttura produttiva in un altro comune nella
provincia di GAMMA. Pertanto, nel presupposto che l'investimento originario
riferibile alla sede del comune BETA, qualora realizzato fin da subito nella struttura
produttiva (localizzata in provincia di GAMMA), zona anch'essa assistita dal
beneficio, abbia tutti i requisiti per fruire del credito d'imposta per il Mezzogiorno con
la medesima intensità, non è necessario rideterminare il credito d'imposta maturato
dall'istante. Ciò in quanto, alle citate condizioni, può dirsi rispettata la clausola
prevista dal richiamato comma 105 (ovvero che i beni rimangano "entro il quinto
periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione" in una
struttura produttiva che ha diritto all'agevolazione).