Per le normative nazionali la regola generale è la seguente:
Al riguardo, vale una regola di carattere generale e cioè che l’eventuale irrilevanza ai fini della tassazione deve essere espressamente prevista dalla norma che istituisce la singola agevolazione, non potendo una tale conclusione essere attribuita alla decisione di un soggetto diverso dal Legislatore.
Le agevolazioni non statali sono sempre tassate
La regola generale innanzi esaminata deve applicarsi anche in tutte le circostanze in cui si tratta di contributi erogati da enti diversi dalle Amministrazioni dello Stato e, quindi, ad esempio nel caso di contributi erogati dalle Regioni, dai Comuni e dalle Camere di Commercio.
Per effetto dell’applicazione della regola generale (l’esclusione della tassazione si applica solo se prevista espressamente dalla norma), le agevolazioni concesse da soggetti diversi dallo Stato o da sue Amministrazioni, anche nella forma del contributo a fondo perduto, devono ritenersi soggette all’ordinaria tassazione.
Infatti, il potere di disporre l’esclusione dalla tassazione o, comunque, l’irrilevanza ai fini della determinazione del reddito spetta solo al Legislatore Nazionale, non potendo i singoli Enti locali avocare a sé un simile potere.