4056 - Inail - Sgravi contributivi per l'assunzione di lavoratori svantaggiati, il contributo non è in de minimis (Circolare Inail nr.26 del 25/6/2020)

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2. Sgravio contributivo previsto dall’articolo 4, commi 8-11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 per l’assunzione di lavoratori svantaggiati (CAR 807)

In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi.

Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato.

Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento38, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

Le Sedi sono tenute a effettuare i controlli sui requisiti oggettivi e soggettivi previsti per la fruizione degli sgravi:

- verificare il contratto di lavoro con il quale il lavoratore è stato assunto e la ricorrenza dei requisiti di età, di disoccupazione e di residenza nelle regioni e nelle aree ammissibili previste dalla normativa di riferimento e dai decreti ministeriali;

- verificare la regolarità contributiva del datore di lavoro tramite il servizio Durc online.

Il regime di aiuti è stato registrato nel RNA dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in qualità di Autorità responsabile con il Codice Aiuto RNA - CAR 807.

Il predetto regime è un aiuto esente da notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (regolamento generale di esenzione per categoria), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. Più precisamente esso ricade nell’ambito applicativo dell’articolo 32 del predetto regolamento (aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali).

I predetti sgravi sono attualmente registrati:

1) nell’applicativo GRA web, nei classificativi all’interno delle Posizioni Assicurative Territoriali (PAT) dei datori di lavoro assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nella gestione Industria;

2) nell’applicativo Somministrazione di lavoro, nei contratti di fornitura/somministrazione comunicati dalle società di somministrazione per i lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro disciplinato dagli articoli 30-40 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 29640, gli sgravi in questione spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015 riguardante Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)41 e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell’articolo 8 del medesimo decreto, da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato territoriale del lavoro.